Coloro che hanno aderito alla “rottamazione” delle cartelle Equitalia, lo scorso 31 luglio erano obbligati a pagare l’unica rata, ovvero la prima rata (nel caso di opzione per il pagamento dilazionato) dei carichi oggetto di definizione agevolata.
Come noto, l’accoglimento dell’istanza di adesione alla definizione delle cartelle Equitalia (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) per i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo tra il 2000 ed il 2016, obbliga i contribuenti a versare le sole somme iscritte a ruolo per capitale, gli interessi legali e l’aggio di riscossione, senza più dovere le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive sui crediti previdenziali.
Tutto ciò con facoltà di versamento in unica soluzione o dilazionato – fino ad un massimo di 5 rate – la prima delle quali scaduta il 31 luglio 2017.
Chi ha puntualmente onorato l’appuntamento estivo col fisco, versando gli importi dovuti, ha automaticamente rinunciato alle precedenti rateazioni accordate per i carichi oggetto di definizione agevolata.
Inoltre potrà richiedere la sospensione del fermo amministrativo di veicoli od altri beni mobili registrati, purché il fermo sia iscritto per carichi carico in virtù del quale il fermo è iscritto sia stato oggetto di “rottamazione”.
L’art. 54 del Decreto Legge n. 50/2017 consente alle imprese aderenti alla definizione agevolata che sono in regola con i pagamenti al 31 luglio 2017, di chiedere il rilascio del D.U.R.C. mediante la piattaforma dedicata “Durc On – line”.
Diversamente, chi non ha eseguito pagamenti entro la scadenza, non potrà ottenere alcuna rateazione per i carichi indicati nell’istanza di adesione, tranne per quelli recati da cartelle di pagamento notificate entro i 60 giorni precedenti alla presentazione della domanda di adesione.
Non sono mancate segnalazioni di contribuenti che, per inesperienza o perché non correttamente consigliati, hanno ricevuto comunicazione di rigetto dell’istanza di adesione alla definizione agevolata. Per questi contribuenti nulla cambia rispetto al passato.
I carichi indicati nell’istanza di adesione rigettata possono essere dilazionati, anche se riportati da cartelle notificate oltre i 60 giorni antecedenti l’adesione.
Peraltro se i carichi erano già oggetto di rateazioni, il contribuente può riprendere il pagamento delle rate accordate, regolarizzando il pagamento delle rate scadute e non pagate nei casi di eventuali morosità maturate.