Con il decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 132 è stato introdotto nel codice civile l’articolo 2929 bis sotto la rubrica “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità e di alienazione a titolo gratuito”. Il testo della nuova disposizione è il seguente:
“I.Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
II. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
III. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore”.
Insomma, prima dell’entrata in vigore di questa disposizione il creditore, a fronte di atti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di indisponibilità (tra gli altri il fondo patrimoniale ed il trust) compiuti dal debitore, per aprirsi la strada verso la soddisfazione del proprio diritto, era solo legittimato ad agire, gravandosi di attivare un lungo e costoso contenzioso dinanzi al Tribunale per ottenere la dichiarazione di inefficacia di detti atti oppure la dichiarazione di simulazione.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 2929 bis c.c. il creditore che si ritiene pregiudicato da un atto a titolo gratuito avente per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (veicoli, natanti, ecc.), può far sottoporre a pignoramento detti beni senza necessità di una sentenza che dichiari l’atto inefficace nei suoi confronti oppure simulato. Creditore che, si badi bene, essere anche il concessionario incaricato della riscossione di crediti tributari (tra questi Equitalia ovvero concessionari per la riscossione di tributi presso gli enti locali).
L’articolo 2929 bis c.c. rompe il sistema dell’espropriazione forzata finora vigente: ammette il pignoramento di un bene che non appartiene più al patrimonio del debitore. Per attivare il procedimento esecutivo non occorre alcun atto di citazione o ricorso, bensì è sufficiente procedere direttamente con il pignoramento. L’azione semplificata presuppone:
- che il creditore risulti munito di un titolo esecutivo, in modo da essere legittimato ad attivare il procedimento espropriativo;
- che il debitore abbia posto in essere un atto idoneo alla costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione avente per oggetto beni immobili o beni mobili registrati;
- che l’atto sia compiuto in epoca successiva al nascere del credito;
- che l’atto sia compiuto a titolo gratuito, ossia si tratti di un atto che non prevede il pagamento, a favore di colui che si priva del bene, di alcun corrispettivo;
- l’atto deve pregiudicare il creditore nel senso che deve essere tale da determinare una diminuzione del patrimonio del debitore in grado di rendere più difficile al creditore di vedere soddisfatto il proprio diritto;
- il pignoramento dei beni, ancorché trasferiti ad un soggetto diverso dal debitore, deve essere trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.
La disposizione autorizza espressamente l’espropriazione forzata ad iniziativa del creditore di un bene che è ormai entrato a fare parte del patrimonio di un soggetto che è del tutto estraneo al rapporto tra il debitore che glielo ha trasferito ed il creditore.
In linea di massima l’art. 2929 bis c.c. riguarda gli atti di destinazione, di costituzione di fondo patrimoniale, i trust, le donazioni e gli atti a titolo gratuito in genere. Il creditore che intende conoscere gli atti compiuti dal debitore in suo pregiudizio può chiedere, anche mediante istanza online all’Agenzia delle Entrate, ispezione ipotecaria. Dalla medesima infatti, è possibile ricavare ogni informazione necessaria per valutare l’opportunità e la sussistenza dei requisiti temporali necessari per avvantaggiarsi della procedura semplificata.
Va inoltre segnalato che il creditore, purché titolare di un credito sorto in epoca anteriore all’atto pregiudizievole, e comunque nel termine di un anno dalla trascrizione dell’atto medesimo, è legittimato ad intervenire nell’esecuzione forzata sul bene da altri promossa.
Come difendersi dal pignoramento ex art. 2929 bis?
Come agevole ricavare da quanto appena illustrato, l’art. 2929 bis c.c. introduce un meccanismo di favore per il creditore. A leggere la disposizione sembra quasi che il legislatore abbia scelto di introdurre nell’ordinamento una vera e propria presunzione, ancorché provvisoria giacché limitata al tempo di un anno dalla trascrizione dell’atto di disposizione, per cui chi ha un debito e dispone dei propri beni gratuitamente, lo faccia sempre con l’intento di frodare le ragioni dei suoi creditori.
A tale presunzione però, il medesimo articolo contrappone, al terzo comma, i rimedi esperibili da chi ha interesse alla conservazione del vincolo ovvero alla salvezza dell’alienazione compiuta a titolo gratuito. Difatti il debitore, il terzo assoggettato ad espropriazione ed ogni altro interessato, possono agire, mediante le opposizioni all’esecuzione previste dal codice di procedura civile per contestare la sussistenza, in capo al creditore pignorante, dei presupposti che lo legittimerebbero ad attivare l’espropriazione forzata. Oppure a dimostrare che il debitore, allorché ha compiuto l’atto ritenuto pregiudizievole, era ignaro del fatto che l’atto potesse mettere a rischio la garanzia per il creditore di soddisfare il suo diritto.
E’ quindi onere del debitore, del terzo espropriato o di ogni altro interessato agire per dimostrare, alternativamente o cumulativamente:
- la mancanza di un titolo esecutivo in capo al creditore;
- che l’atto compiuto non rientra tra quelli previsti dalla norma;
- che la trascrizione dell’atto di pignoramento è avvenuta oltre l’anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole;
- dimostrare la mancanza di pregiudizio per il creditore. In altre parole, con l’opposizione si può dimostrare che il patrimonio residuo del debitore è sufficientemente capiente e tale da non rendere difficile od incerta la soddisfazione del creditore.
Nel caso di accoglimento di una o di alcune tra le possibili eccezioni appena indicate, al creditore non resta altra scelta che quella di un “ritorno alle origini”. Il creditore non può far altro che rivolgersi al Tribunale attivando un giudizio ordinario al fine di ottenere, a seconda dei casi, una sentenza con la quale si accerti e dichiari l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di disposizione (azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.), oppure dichiari la simulazione, oppure la nullità dell’atto che ne pregiudichi i diritti.
Insomma gravarsi del precipitato di costi, sia in termini economici che temporali, che il legislatore dell’art. 2929 bis c.c., intende limitare al creditore essendo giusto semplificare la vita a chi ha diritto di vedere giustamente, ed in tempi brevi, soddisfare le proprie ragioni di credito.
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