Con un interessante pronunciamento la Commissione Tributaria Provinciale di Padova affronta l’annosa questione della prescrizione dei crediti tributari portati da cartelle di pagamento non impugnate tempestivamente.
Il collegio padoano, con sentenza n. 913 del 30 marzo 2015, prende le distanze dalla giurisprudenza di merito in voga (cfr. CTP di Brindisi 24.1.2012, n. 111 secondo cui “la certella di pagamento non impugnata nei termini di legge, e come tale divenuta definitiva, è soggetta al termine decennale di prescrizione decorrente da quando è stata notificata”).
Nel decidere il giudizio di impugnazione di intimazioni di pagamento afferenti cartelle di pagamento già notificate ai fini Iva ed Irap, ha ritenuto di dare applicazione all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., relativo al termine di prescrizione breve – quinquennale – previsto per i pagamenti periodici.
La sentenza in commento affronta la tendente equiparazione, compiuta a più riprese dalla giurisprudenza, della cartella di pagamento non impugnata tempestivamente alla sentenza di condanna passata in giudicato.
Un artifizio per ammettere la prescrizione decennale dei crediti fiscali portati da cartelle di pagamento non impugnate che prende le mosse dalla applicazione analogica dell’art. 2953 c.c.
La disposizione appena richiamata così recita:
“I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Rileva la Commissione Tributaria Provinciale di Padova che l’articolo 2953 c.c. è norma speciale (cfr. Cassazione civile n. 285/1968). Pertanto non è suscettibile di applicazione analogica.
L’art. 2953 c.c. non può essere applicato analogicamente alla cartella di pagamento non impugnata.
Solo in un caso il credito portato dalla cartella soggiace al termine di prescrizione decennale, ossia allorché sulla pretesa fiscale in cartella intervenga sentenza passata in giudicato.
Va da sé che la cartella di pagamento non è equiparabile alla sentenza. Men che meno la cartella di pagamento non impugnata può essere equiparata alla sentenza di condanna passata in giudicato.
Pertanto, gli importi pretesi dal concessionario della riscossione mediante cartelle di pagamento non impugnate soggiacciono al termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla notificazione della cartella medesima.