La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla prescrizione di avvisi di accertamento e cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate.
Con l’ordinanza n. 10549 del 15 aprile 2019 la Corte di Cassazione corregge l’orientamento sulla prescrizione di avvisi di accertamento e cartelle esattoriali IRPEF (e tributi erariali in genere) nel caso in cui il contribuente non propone ricorso nei termini di legge.
Sull’argomento la Cassazione ha già assunto una posizione netta nel 2016, con la sentenza n. 23397 delle Sezioni Unite, sancendo che, qualora i contribuenti non impugnano avvisi di accertamento o cartelle di pagamento entro il termine stabilito per il ricorso, la prescrizione “breve” (5 anni) non si converte in termine “lungo” (10 anni).
Se la legge che regola una specifica entrata prevede un termine di prescrizione inferiore, allora si tiene conto di quest’ultimo per valutare l’eventuale estinzione del credito.
Il principio si applica a tutti gli atti riguardanti crediti previdenziali, entrate dello Stato e tributi di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali.
Il termine decennale di prescrizione, invece, riguarda il caso di ricorso all’esito del quale il Giudice pronuncia una sentenza definitiva (passata in giudicato), che sancisce l’esistenza del credito a favore dell’Agenzia delle Entrate o dell’Amministrazione Finanziaria interessata.
Ebbene, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 15 aprile ribadisce questi principi e ne chiarisce in maniera più precisa la portata.
Torna ad affermare che il credito IRPEF (e le altre entrate erariali) indicato negli avvisi di accertamento e cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di omessa impugnazione nei termini di Legge, si prescrive nel termine di 10 anni dalla loro notifica.
L’interpretazione fornita dai i Supremi Giudici, è più consona alla natura dei tributi erariali – e specificamente IRPEF – giacché, tale imposta è dovuta in ragione delle valutazione, circa la sussistenza dei presupposti impositivi richiesti Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che viene effettuata per ciascun anno d’imposta.
Questo principio va però tenuto distinto dai casi di prescrizione dei tributi comunali (es. TARI) in quanto funzionali all’erogazione di prestazioni essenziali. Perciò costituiscono un credito periodico da pagare di anno in anno. La prescrizione è “breve” (5 anni), oppure inferiore.
Dunque, i crediti erariali (tra cui l’IRPEF) sono sempre soggetti a prescrizione ordinaria (10 anni), a meno che la legge disponga diversamente come, ad esempio, nel caso dei contributi previdenziali (prescrizione quinquennale prevista espressamente dalla legge).
Qual è il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10549/2019 ha poi espresso un altro principio decisivo.
Il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie irrogate con avvisi di accertamento e cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate è identico a quello del tributo a cui l’atto si riferisce.
Le sanzioni costituiscono accessori del credito fiscale. Pertanto il termine di prescrizione è lo stesso del tributo.