Nulle le ingiunzioni fiscali notificate da So.ge.t. S.p.A. nel 2015

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La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno – sezione X – ha dichiarato l’inesistenza delle ingiunzioni fiscali notificate da So.ge.t. S.p.A. nell’interesse del Comune nel corso del 2015. I giudici tributari hanno ritenuto la società di riscossione del tutto carente di potere giacché il contratto di affidamento del servizio è cessato al 31 dicembre 2014.
In altre parole l’intera attività di riscossione compiuta da So.ge.t. S.p.A. nel corso del 2015 può dirsi, per i giudici tributari salernitani, svolta da soggetto privo di qualunque legittimazione. Ne deriva, nel caso specifico, l’inesistenza dell’ingiunzione fiscale impugnata.

La vicenda

Un contribuente ha impugnato dinanzi alla c.t.p. di Salerno l’ingiunzione fiscale notificatale nel febbraio 2015 per conto del Comune, recante intimazione al pagamento degli importi da quest’ultimo pretesi in virtù di una serie di accertamenti i.c.i.


Eccepiva l’inesistenza dell’ingiunzione fiscale giacché notificata ben oltre il termine di efficacia (fissato al 31.12.2014) del contratto di affidamento del servizio concluso con il Comune, per l’accertamento e riscossione dei tributi locali.
Lamentava altresì la carenza di legittimazione di So.ge.t. S.p.A. a notificare atti impositivi nonché utili alla riscossione di tributi per conto del Comune in quanto l’originario affidamento prevedeva soltanto lo svolgimento di una attività di consulenza e supporto per il censimento del territorio comunale, finalizzato alla realizzazione della “banca dati della fiscalità locale”.
Solo successivamente il Consiglio Comunale deliberava l’estensione del contratto anche all’attività di riscossione mediante ingiunzione fiscale.
Ciò in spregio di quanto previsto non solo dal Codice degli appalti pubblici bensì a quanto previsto dal D. Lgs. 446/1997 che prevede il ricorso a procedure competitive per l’affidamento del servizio di riscossione di tributi locali.
In altre parole, sosteneva il contribuente, tale modus operandi ha consentito al Comune di aggirare l’obbligo di ricorrere a procedure competitive ampliando l’oggetto dell’affidamento ad un’attività ulteriore, nuova, rispetto all’attività consulenziale originariamente affidata. Per l’effetto chiedeva la disapplicazione, per il caso di specie, di tutte le deliberazioni consiliari che prevedevano la predetta estensione contrattuale.

Costituitasi la società pescarese, ribadiva la legittimità del proprio operato sul presupposto che, sebbene il contratto di affidamento avesse perduto efficacia il 31.12.2014,  l’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo introdotto con l. n. 241/1990 consentirebbe una sorta di ultra attività del contratto di affidamento. Ciò a discapito del contribuente. Infatti, a dire della So.ge.t. S.p.A. il suo potere può considerarsi esaurito solo allorché tutti i procedimenti di riscossione affidatigli possano dirsi conclusi, “a nulla rilevando la scadenza del contratto”.
Tanto in considerazione del fatto che il termine di conclusione dei procedimenti non può ritenersi nella disponibilità né del comune, né del concessionario atteso che, “il procedimento iniziato con l’attività di accertamento può concludersi immediatamente” se il contribuente paga l’obbligazione tributaria pretesa dal Comune. Diversamente, se il contribuente non paga, potrebbe rendersi necessario procedere alla riscossione ed, eventualmente, all’esecuzione forzata. Insomma, il potere della So.ge.t. S.p.A. deriverebbe non da ciò che è stabilito ovvero dal termine di vigenza del contratto, bensì dalla diligenza dei cittadini di pagare i tributi essendo impossibile prevedere se e quando il contribuente estinguerà i debiti con l’ente locale!

La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno

Ebbene, il collegio di giudici della decima sezione della c.t.p. salernitana, con decisione pragmatica, hanno ritenuto fondate le doglianze del ricorrente, accolto il ricorso e l’eccezione di inesistenza dell’ingiunzione fiscale impugnata.
Scaduto il contratto di affidamento, l’attività svolta da So.ge.t. S.p.A. successivamente a tale scadenza, è compiuta in totale carenza di potere.
Sebbene le pretese di credito del Comune siano cristallizzate in avvisi di accertamento precedentemente notificati al contribuente, il concessionario della riscossione non avrebbe dovuto notificare alcuna ingiunzione dopo la scadenza del contratto che lo legava all’ente locale. Ciò infatti non trova conforto in “alcuna disposizione contrattuale” e, d’altro canto, ammettere l’ultrattività del contratto avrebbe significato violare le normali regole di “vigenza e validità delle convenzioni” a garanzia della certezza del diritto.

 

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Nulle le ingiunzioni fiscali notificate da So.ge.t. S.p.A. nel 2015