Il risarcimento del danno, in caso di illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, CRIF o EXPERIAN, non può ritenersi in re ipsa per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa. Il danno, in particolare la “perdita”, deve essere sempre provato da parte dell’interessato.
Il principio di diritto è stato ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione con l’ordinanza n. 207 pubblicata l’8 gennaio 2019.
Il danno sofferto per la illegittima segnalazione nelle centrali bancarie (Centrale Rischi di Banca d’Italia, CRIF, Experian, ecc.), sia patrimoniale che non patrimoniale, non è una conseguenza automatica della segnalazione.
Colui che si ritiene danneggiato deve provare il danno concretamente sofferto. Per cui la perdita dev’essere oggetto di proporzionata e adeguata deduzione da parte dell’interessato.
Quanto al danno patrimoniale, il danneggiato deve fornire prova dell’effettiva perdita economica (danno emergente) e del guadagno mancato (lucro cessante).
Anche il danno non patrimoniale non si sottrae alla dimostrazione della gravità della lesione e della serietà del danno medesimo: determina una lesione del diritto solo quella che offende, in modo sensibile, la sua portata effettiva.