Fideiussione bancaria, hai davvero capito cosa hai firmato o ti propongono di firmare?

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Spesso per ottenere un finanziamento bancario occorre fornire idonee garanzie.
Tecnicamente si distinguono garanzie reali (ipoteca, pegno) e garanzie personali. Tra le più note garanzie personali vi è senz’altro la fideiussione.
A mio modo di vedere, coloro che sottoscrivono fideiussioni a garanzia di rapporti intrattenuti con le banche, non hanno piena consapevolezza del contenuto delle clausole contrattuali che sottoscrivono e, di conseguenza, della portata dell’impegno che assumono.

In ambito bancario, quando si parla di fideiussione, normalmente suole riferirsi ad una forma particolare di garanzia, la fideiussione bancaria cosiddetta “a prima richiesta”.
Si tratta cioè del contratto in virtù del quale, colui che si costituisce fideiussore assume l’obbligo, nei confronti della Banca, di pagare il debito del soggetto garantito senza che tale obbligo di pagamento possa essere inficiato dalle particolari vicende, anche patologiche, che riguardano il rapporto garantito.

Tale caratteristica deriva dalla presenza, nel contratto sottoscritto dal fideiussore, di specifiche clausole che sanciscono l’autonomia della garanzia dal rapporto principale.
In particolare, il contratto impone al garante – in caso di inadempimento del soggetto garantito – di “pagare immediatamente la banca, a semplice richiesta scritta”.
E’ fatto poi divieto al fideiussore di opporre eccezioni riguardo al momento in cui la banca decide di recedere dal rapporto principale, e di sollevare eccezioni riguardanti le “anomalie” che potrebbero emergere dall’esame delle clausole del contratto stipulato tra la banca ed il debitore principale.

Il fideiussore sottoscrive, in sostanza quello che tecnicamente si chiama “contratto autonomo di garanzia”. Così facendo assume l’obbligo di pagare immediatamente le somme dovute dal debitore principale (clausola cd. “a prima richiesta”) e gli è impedito di sollevare eccezioni di sorta (clausola cd. “senza eccezioni”).
Peraltro, in tali casi, la banca non è obbligata ad agire prima nei confronti del garantito per soddisfare il proprio credito, potendo aggredire direttamente il fideiussore (si parla di esclusione del “beneficium excussionis”).

Una fideiussione siffatta, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 3947/2010), costituisce una garanzia che è sganciata dal rapporto principale, e permette una più agevole attività di recupero del credito da parte della banca nel caso di inadempimento del garantito.

Stando così le cose è chiaro che, la stipula di un contratto autonomo di garanzia, rende non opponibili alla banca quelle contestazioni riguardanti: la nullità delle clausole relative ad anatocismo, determinazione del tasso di interessi, commissione di massimo scoperto perché, come detto, si tratta di un contratto che è autonomo dalle vicende riguardanti il rapporto garantito. Di converso, è chiaro che ogni contestazione spetta esclusivamente al titolare del rapporto garantito.
Questo è il concetto recentemente confermato dal Tribunale di Salerno, con sentenza n. 698/2018 pubblicata il 6 marzo 2018 – est. dott. G. Jachia – che richiama, peraltro, un precedente dello stesso Tribunale del 5 settembre 2013, n. 2212 – est. dott. G. Fortunato.

Se il garantito non paga alla banca quanto dovuto, cosa accade al fideiussore “a prima richiesta”?

Il fideiussore è obbligato a pagare il debito maturato dal debitore principale, rischiando le stesse conseguenze del garantito: pignoramento di beni, rendite, stipendi o pensioni. Inoltre corre il rischio di essere iscritto nelle banche dati creditizie (tra le altre Centrale dei Rischi Banca d’Italia), e segnalato come cattivo pagatore.
Solo nell’ambito dei rapporti interni tra soggetto garantito e fideiussore è previsto che il fideiussore – una volta pagato il debito – possa sempre rivalersi nei confronti del garantito per essere reintegrato della perdita patrimoniale subita (“rivalsa”).

Dunque, colui che ha sottoscritto la fideiussione bancaria “a prima richiesta” non ha modo di opporsi alla richiesta di pagamento ricevuta dalla banca? La fideiussione bancaria è sempre legittima?

La risposta al primo quesito è senz’altro negativa.
Come abbiamo chiarito prima, colui che sottoscrive un contratto autonomo di garanzia deve pagare “a semplice richiesta scritta” della banca tutte le somme dovute dal debitore principale ed è vietato al fideiussore di sollevare contestazioni riguardo l’andamento e la validità del rapporto garantito.

Il secondo quesito, merita una risposta più articolata.
Innanzitutto, al fideiussore è consentito opporre alla Banca la cosiddetta “exceptio doli”.
Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza 31 luglio 2015 n. 16213 ha chiarito che l’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, comporta che il garante possa ritenersi liberato dagli obblighi assunti se è in grado di provare l’abusiva condotta della banca che, nell’azionare giudizialmente il proprio credito, abbia fraudolentemente taciuto situazioni sopravvenute al rapporto bancario garantito, con efficacia modificativa (ad esempio, rinegoziazione con clausole particolarmente onerose) o estintiva dello stesso (adempimento del debitore principale), ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.

Concludendo.
E’ chiaro che questa breve disamina del contratto autonomo di garanzia non può intendersi un invito a non sottoscrivere fideiussioni bancarie. E’ piuttosto un modo per fare chiarezza e generare consapevolezza sul contenuto di contratti contenenti clausole che spesso, la fretta di aiutare qualcuno ad accedere ad un finanziamento bancario – magari per sostenere la liquidità dell’azienda – non vengono accuratamente esaminate da chi le sottoscrive, ed ai meccanismi messi in moto da quelle stesse clausole.

L’attività procuratoria svolta, anche nell’interesse di gruppi bancari, spesso mi ha messo di fronte a scritti difensivi relativi ad azioni giudiziarie promosse nell’interesse di fideiussori “a prima richiesta”, zeppe di eccezioni riguardanti il merito dei rapporti garantiti. Insomma proprio quelle eccezioni che il garante si obbliga a non potere opporre alla banca! Il che, il più delle volte, conduce a pronunce sfavorevoli, aggravio di spese legali, perdita di patrimoni.

In questo caso, allora, sembra più proficuo perseguire l’interesse del fideiussore – piuttosto che consumare tempo e risorse economiche in azioni legali dall’esito già scritto – concordare piani di rientro, soluzioni “a saldo e stralcio” e, perché no, stimolare rinegoziazioni dei rapporti garantiti.

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