Non può dichiararsi il fallimento della start-up cancellata dal Registro delle Imprese entro 5 anni dall’iscrizione nella sezione speciale start-up innovative in quanto, anche in questo caso, opera l’esenzione dalle procedure concorsuali (incluso il fallimento) prevista dall’art. 31 del Decreto Crescita 2.0 (Decreto Legge n. 179/2012).
Il principio è stato pronunciato di recente dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 2486/2018 del 24 ottobre 2018.
Fallimento della start-up innovativa, sentenza Corte d’Appello di Bologna
Una s.r.l. costituita nel 2014, già iscritta nella sezione speciale start-up innovative, era stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2017.
Su istanza di un creditore, il Tribunale di Bologna ne aveva dichiarato il fallimento ritenendo che, la cancellazione dal Registro delle Imprese della start-up, prima di 5 anni dall’iscrizione nella sezione speciale, fosse sufficiente a farle perdere l’esenzione prevista dal Decreto Legge n. 179/2012, e quindi consentire l’applicazione all’articolo 10 della legge fallimentare che consente di dichiarare il fallimento delle società entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese.
La start-up ha reclamato la sentenza di fallimento e la Corte di Appello di Bologna ha riformato integralmente la pronuncia del Tribunale revocando il fallimento.
Dopo un’accorta disamina dell’art. 31 del Decreto Legge n. 179/2012 a norma del quale la start-up innovativa non è soggetta alle procedure concorsuali, bensì alle sole procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla Legge n. 3/2012, la Corte di Appello bolognese ha sancito che, l’esenzione dal fallimento, opera per i 5 anni successivi all’iscrizione della società nella sezione speciale start-up innovative del Registro delle Imprese.
Ha quindi precisato che, la cancellazione dal Registro delle Imprese della start-up innovativa, non determina la perdita del requisito di non fallibilità se la cancellazione si verifica entro 5 anni dall’iscrizione.
L’uscita dal regime di esenzione riguarda l’ipotesi della cancellazione della start-up dalla sezione speciale e della permanenza dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Questa fattispecie è però differente dalla cancellazione tout court dal Registro delle Imprese nei 5 anni dall’iscrizione della società nella sezione start-up innovative in quanto, detta cancellazione, corrisponde all’estinzione della società.
In questo caso, il regime di esenzione deve ritenersi sempre operante, e preclude la dichiarazione di fallimento della start-up.
La start-up Innovativa può fallire?
La pronuncia in esame segue, solo cronologicamente, la sentenza del Tribunale di Udine del 22 maggio 2018, di cui ho parlato in un altro articolo dedicato al tema del fallimento della start-up innovativa.
La vicenda che ha occupato i giudici friulani è comunque diversa da quella decisa dalla Corte bolognese.
Il Tribunale di Udine, infatti, dichiarato il fallimento della start-up innovativa sulla base di una indagine affidata alla Guardia di Finanza dagli stessi giudici che ha portato alla luce, in concreto, la mancanza in capo alla società dichiarata poi fallita dei presupposti di legge per godere dell’esenzione dal fallimento prevista dall’art. 31 del Decreto Sviluppo.
Puoi leggere il commento alla sentenza del Tribunale di Udine consultando questo link: https://tinyurl.com/y4qloywl
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