Con la conversione in legge del Decreto Lavoro (decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) sono state introdotte significative novità riguardo il regime giuridico della cosiddette Start-up innovative. Ciò al fine di agevolare il configurarsi di un panorama giuridico più organico e stimolare la nascita di nuove imprese innovative nel nostro Paese.
Ma andiamo con ordine.
Si definisce start-up innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o Società Europea, le cui azioni o quote non sono quotate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.
In termini più semplici, possono assumere la qualifica di start-up innovativa solo ed esclusivamente le Srl (anche nella forma di Srl semplificata ed a capitale ridotto), le SpA, le SapA e le società cooperative.
La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti:
- la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
- deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Il Decreto Lavoro ha abrogato la disposizione per cui la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto in assemblea ordinaria dovessero essere detenuti da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi.
La start-up, per essere considerata innovativa, secondo le nuove disposizioni integrative introdotte dal Decreto Lavoro, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione (prima del decreto lavoro tale percentuale era fissata al 20%);
- impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004;
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
La società in possesso dei requisiti suddetti può, al momento della sua costituzione, optare per l’iscrizione nella apposita sezione del Registro delle imprese al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza.
Quali sono i benefici giuridici e fiscali per una start-up innovativa?
Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:
- facoltà di estendere alla chiusura del secondo esercizio il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo;
- applicazione anche per le start-up innovative costituite in forma di S.r.l. di istituti ammessi, normalmente, solo per le S.p.A. In particolare: delibera di determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi;
- offerta al pubblico di quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di S.R.L., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;
- deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);
- facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.
La start-up innovativa dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale.
L’esenzione è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
E’ previsto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati.
Il reddito derivante da questi strumenti finanziari o diritti non concorre alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. Viene agevolata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l’assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un’impresa startup.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese start-up innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.
Raccolta diffusa di capitali ed accesso al credito agevolato
Alle start-up innovative viene consentita la raccolta di capitale di rischio attraverso portali online (crowdfunding).
Per quanto riguarda l’accesso al credito, le potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.
Gestione della crisi nell’impresa startup innovativa
Dato l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle startup si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma imprenditoriale.
La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.
Per facilitare l’avvio di start-up innovative si prevede che, una volta decorsi 12 mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità giudiziaria ed alle autorità di vigilanza.