Il decreto legge “Cura Italia” introduce misure che dovrebbero sostenere le piccole e medie imprese danneggiate dall’epidemia di COVID19.
Si tratta di interventi che mirano a supportare la liquidità di StartUp e P.M.I.
Le misure, basate sul sostanziale incremento di risorse del Fondo di Garanzia per le P.M.I., dovrebbero facilitare l’accesso a finanziamenti, microcredito, e sospendere le rate di mutui, finanziamenti, leasing, fidi e anticipazioni.
Toccherà alle banche favorire la protezione delle imprese dalla crisi innescata dall’emergenza coronavirus.
Finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia per le P.M.I. fino a 1,5 mln
Per i prossimi 9 mesi i finanziamenti erogati dalle banche a micro, piccole e medie imprese, potranno essere assistiti dal Fondo di Garanzia per le P.M.I. mediante una garanzia a copertura dell’80% dell’importo finanziato.
L’importo garantito può raggiungere 1.500.000 euro per ciascuna operazione.
Rinegoziazione di finanziamenti già assistiti dal Fondo di Garanzia P.M.I.
Micro, piccole e medie imprese possono rinegoziare i finanziamenti già in essere assistiti dal Fondo di Garanzia per le P.M.I.
L’operazione deve prevedere l’erogazione di credito aggiuntivo nella misura del 10% del debito residuo oggetto di rinegoziazione.
L’importo garantito dal Fondo, per ciascuna impresa, può raggiungere 5 milioni di euro.
Per i prossimi 9 mesi, l’accesso alla garanzia è gratuita.
Attenzione!
Sono escluse dal beneficio le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Considerata la crisi innescatasi nel settore turistico – alberghiero, per le operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
Microcredito per le Start-Up elevato a 40.000 euro
E’ aumentato da € 20.000,00 a € 40.000,00 l’importo erogabile alle Start-Up per operazioni di Microcredito.
Microcredito per le ditte individuali danneggiate dal Coronavirus fino a 3.000 euro
Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni possono chiedere microprestiti fino a 3.000 euro, da restituire in 18 mesi, assistiti dal Fondo di Garanzia per le P.M.I.
L’importo massimo garantito è pari all’80% dell’operazione.
La garanzia é accordata senza valutazioni sul merito creditizio del richiedente.
Per accedere ai microfinanziamenti, è necessaria un’autodichiarazione ove attestare che, l’impresa, ha sofferto gli effetti dell’emergenza Covid-19.
Moratoria mutui, finanziamenti, leasing, fidi e anticipazioni di credito
Si tratta di una moratoria pensata per le micro, piccole e medie imprese che si troveranno in situazioni di carenza di liquidità per effetto dell’emergenza sanitaria.
Per beneficiare della moratoria, le P.M.I. devono attestare, con autodichiarazione da consegnare alla Banca – di aver subito una riduzione, parziale o totale, dell’attività in conseguenza dell’epidemia da COVID-19.
Le imprese possono fruire delle seguenti misure di sostegno:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati, neppure in parte, fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- il pagamento delle rate di mutui, finanziamenti, canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso fino al 30 settembre 2020.
Attenzione!
Non possono beneficiare della moratoria escluse le imprese con esposizioni debitorie classificate come “esposizioni creditizie deteriorate”.
Il piano di rimborso delle rate o dei canoni sospesi, dopo il 30 settembre 2020 sarà riscadenzato sulla base di accordi tra banca e cliente, senza alcun onere aggiuntivo.
Nel chiedere di beneficiare della moratoria, l’impresa richiedente può anche optare per la sola sospensione della quota capitale delle rate.