Coronavirus. Moratoria ABI: sospesi mutui, finanziamenti, prestiti personali di famiglie e consumatori.

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Con la circolare ABI del 23 aprile 2020 famiglie, lavoratori autonomi e liberi professionisti, colpiti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, finalmente possono sospendere per 12 mesi, i pagamenti del capitale delle rate di mutui e finanziamenti (anche prestiti personali).

Occorre farne richiesta entro il 30 giugno 2020.

In sostanza, rientrano nella moratoria ABI tutti i mutui e finanziamenti esclusi dalle sospensioni previste dal “Cura Italia” e dal decreto “Liquidità”.

Coronavirus: quali mutui e finanziamenti possono essere sospesi?

Entro il 30 giugno 2020 è possibile chiedere la sospensione del pagamento della sola quota capitale, per un massimo di 12 mesi, i titolari di:

  • mutui garantiti da ipoteca su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020, erogati a persone fisiche per la ristrutturazione dei beni ipotecati, liquidità o acquisto di beni non adibiti ad abitazione principale e che non rientrano nell’ambito della sospensione prevista dal decreto “Liquidità” (ossia, sospensione Fondo Gasparini);
  • mutui garantiti da ipoteca su immobili non di lusso, erogati prima del 31 gennaio 2020, che presentano caratteristiche non idonee all’accesso alle sospensioni del decreto liquidità (sospensione Fondo Gasparini);
  • prestiti chirografari a rimborso rateale (dunque, prestiti personali).

Nella sospensione sono comprese anche le rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020.

Al termine del periodo di sospensione riprendere il pagamento delle rate, secondo il piano di ammortamento, con corrispondente allungamento per una durata pari al periodo di sospensione.

Per i soggetti che abbiano già usufruito di una sospensione del finanziamento per iniziative di legge, Accordi con le Associazioni dei consumatori o per autoregolamentazione, è possibile richiedere la sospensione purché il soggetto risulti in regola con i pagamenti previsti con il piano di ammortamento.

Sospensione mutui e finanziamenti ABI: chi è escluso?

Sono escluse le seguenti operazioni:

  • crediti classificati come deteriorati o con rate non pagate alla data del 31 gennaio 2020;
  • operazioni per la quali la banca abbia comunicato la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione oppure notificato atto di precetto;
  • operazioni riguardanti immobili ipotecati e già pignorati da parte di soggetti terzi, ossia diversi dalla banca;
  • operazioni per le quali sia stata stipulata una assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi, purché l’assicurazione copra almeno gli importi oggetto delle rate sospese;
  • operazioni di credito mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento.

Sospensione mutui e finanziamenti ABI Coronavirus: chi può fare la richiesta?

La richiesta di sospensione può essere presentata dai soggetti che versano nei seguenti casi:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • cessazione dei rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà), sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1 comma 1, del D.M 25 marzo 2020;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  • per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, una riduzione del fatturato – in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Sospensione mutui e finanziamenti ABI: come fare la richiesta?

Come anticipato, la richiesta dev’essere presentata entro il 30 giugno 2020.

La richiesta, presentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione da tutti i cointestatari dei finanziamenti, oppure dai garanti o dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.
Qualora questi ultimi siano impossibilitati a sottoscrivere la dichiarazione, il mutuatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentano alla richiesta di sospensione.

Attenzione!
Trattandosi di una moratoria basata su accordo tra parti sociali, rientrandovi operazioni non previste dalle moratorie stabilite per legge – salvo diverse indicazioni operative che, si auspica, arrivino nei prossimi giorni – riterrei che, la banca, possa a propria discrezione valutare l’ammissibilità della richiesta.

Sospensione mutui e finanziamenti ABI: nessuna segnalazione alla Centrale dei Rischi

La circolare ABI del 23 aprile 2020, richiamando la precedente direttiva impartita alle banche, ha ribadito che anche la richiesta di accesso a questa moratoria non può essere considerato un atto che pregiudica la posizione del beneficiario rispetto a eventuali segnalazioni in Centrale dei Rischi di Banca d’italia.

Sospensione ABI mutui e finanziamenti Coronavirus: scarica la circolare e il modulo per la richiesta

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