La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) permette ai contribuenti persone fisiche e titolari di partita i.v.a. in situazione di “grave e comprovata difficoltà economica”di condonare i carichi IRPEF e IVA ed i contributi previdenziali non versati.
Sono condonabili i carichi IRPEF e I.V.A. dovuti per omessi versamenti, risultanti dalle dichiarazioni annuali o chiesti dall’Agenzia delle Entrate all’esito dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni, affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2017.
Sono condonabili i carichi, affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione nello stesso periodo, per i contributi previdenziali non versati alle casse professionali e alle gestioni dei lavoratori autonomi, purché tali somme non siano state richieste a seguito di accertamenti.
Saldo e stralcio per situazioni di “grave difficoltà economica”: ISEE € 20.000,00.
Si considera in situazione di grave e comprovata difficoltà economica il contribuente persona fisica ovvero titolare di partita iva il cui ISEE per nucleo familiare è pari o inferiore a € 20.000,00.
Possono aderire al condono, anche i contribuenti che hanno avuto accesso alla rottamazione 2016 e rottamazione bis 2017 delle cartelle di pagamento, che non hanno versato le somme dovute in relazione alla rottamazione.
Saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in stato di sovraindebitamento.
Indipendentemente dall’indicatore ISEE, si considerano in condizione di grave e comprovata difficoltà economica i contribuenti che hanno accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dall’art. 14 ter della Legge sul Sovraindebitamento (Legge n. 3/2012).
Come funziona il saldo e stralcio delle cartelle ex Equitalia?
Il debito si può estinguere pagando una solo una quota del capitale e degli interessi da mancata iscrizione a ruolo, nella misura che segue:
- 16% per ISEE fino a € 8.500,00;
- 20% per ISEE da € 8.500,01 a 12.500,00;
- 35% per ISEE da € 12.500,01 a € 20.000,00.
Per i soggetti che hanno accesso alle procedure di sovraindebitamento l’aliquota è fissa, pari al 10% del debito fiscale totale.
Il pagamento dei tributi condonati può avvenire in unica soluzione – entro il 30 novembre 2019 – oppure con pagamento dilazionato, come segue:
- 35% entro il 30 novembre 2019;
- 20% entro il 31 marzo 2020;
- 15% entro il 31 luglio 2020;
- 15% entro il 31 marzo 2021;
- 15% entro il 31 luglio 2021.
L’adesione al condono può avvenire entro il 30 aprile 2019 utilizzando il modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
L’adesione non deve riguardare necessariamente tutti i carichi, ma può riguardare anche singoli carichi purché affidati all’agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2017.
Entro il 31 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunica al contribuente l’ammontare delle somme dovute e la distribuzione per ciascuna rata in caso di opzione per il pagamento dilazionato.
Saldo e stralcio, l’accesso automatico alla rottamazione ter delle cartelle ex Equitalia
Ove dalle verifiche effettuate sulle istanze di adesione dovesse risultare che il contribuente sia sprovvisto dei requisiti di accesso al condono, oppure chiede il condono di carichi relativi a tributi diversi da quelli condonabili, i relativi importi sono automaticamente inclusi nella rottamazione ter secondo la disciplina prevista dal c.d. “decreto fiscale”.
Le somme così ricalcolate potranno essere versate con dilazione fino ad un massimo di 17 rate e di cui la prima, pari al 30% del dovuto, con scadenza al 30 novembre 2019. Il residuo 70% in rate di pari importo con scadenze 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020.