Il mancato deposito in giudizio dei contratti bancari impedisce al Giudice, nel processo promosso dal cliente nei confronti della banca, l’esame dell’eccezione di nullità delle clausole contrattuali.
Se il correntista non deposita i contratti di conto corrente non è possibile accertare l’eventuale applicazione di interessi superiori al limite legale e commissioni e spese non pattuite per iscritto. In mancanza dei contratti, il giudice deve rigettare la domanda di restituzione delle somme che, il cliente, assume gli siano state illegittimamente addebitate.
Corte di Appello di Torino, sentenza n. 17/2019 del 3 gennaio 2019.
La vicenda definita dalla corte torinese riguarda l’azione, promossa da una società, nei confronti della banca per la restituzione di tutte le somme delle somme illecitamente addebitate da quest’ultima sul conto corrente per interessi a tassi superiori a quello legale, spese e commissioni non pattuite per iscritto.
Nello specifico, la domanda si fondava sull’eccezione che, i contratti bancari, non fossero stati perfezionati per iscritto in violazione dell’art. 117 del Testo Unico Bancario.
Tale circostanza, nella prospettazione della società, costituiva prova della illiceità degli addebiti mentre, la prova di tali addebiti, era stata raggiunta perché la correntista aveva depositato in giudizio tutti gli estratti del conto corrente.
Il Tribunale di Alessandria, in primo grado, ha respinto la domanda del correntista. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 17/2019 del 3 gennaio 2019 ha confermato la pronuncia di primo grado.
La Corte d’Appello ha respinto le pretese del correntista sulla base di un solo e specifico elemento:
il correntista non ha depositato in giudizio i contratti di conto corrente di cui ha contestato la validità!
Segnatamente il collegio ha sancito che, nel giudizio in cui il correntista eccepisce l’invalidità di interessi, commissioni e spese applicate al rapporto, non è sufficiente per dimostrare la pretesa il semplice deposito degli estratti del conto corrente.
Sostanzialmente, dalla sentenza della Corte d’Appello, che ha evocato l’insegnamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione sul punto, si può ricavare che, nel caso in cui il cliente promuove il giudizio nei confronti della banca per sostenere il diritto alla restituzione di quanto indebitamente addebitatogli dall’istituto di credito, il correntista ha l’onere di depositare in giudizio quantomeno i seguenti documenti:
- i contratti di conto corrente;
- le relative condizioni generali;
- i contratti relativi ad impieghi connessi al conto corrente (aperture di credito, anticipi s.b.f., ecc.);
- l’intera serie di estratti del conto corrente, a decorrere dall’apertura e fino alla chiusura.
Il cliente ha sempre diritto di ricevere copia dei contratti dalla banca!
A tale riguardo la sentenza in discorso, pare cogliere l’orientamento della Corte di Cassazione che, anche di recente (ordinanza n. 3875/2019) ha ricordato che il diritto del cliente di richiedere alla banca copia della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti – ivi inclusi, naturalmente, i contratti – ha natura sostanziale.
Ciò significa che la richiesta può essere formulata anche nel corso del processo in corso contro la banca.
Tale diritto, previsto dall’art. 119, comma 4° del Testo Unico Bancario, non contempla alcuna limitazione che risulti, in qualche modo, attinente alla fase giudiziale del rapporto tra cliente e banca e che, la disposizione richiamata costituisce uno tra i più importanti strumenti di tutela e di trasparenza che la normativa riconosce al cliente.