Cassazione, prescrizione breve quinquennale anche per i tributi locali (T.A.R.S.U. e I.C.I.)

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14325 dell’8 giugno 2017, precisa ulteriormente l’orientamento oramai pacifico in tema di prescrizione dei debiti tributari con specifico riferimento, nella fattispecie, ai tributi locali.
Il provvedimento richiamato esamina il caso di un fermo amministrativo annullato perché, le cartelle di pagamento recanti crediti T.A.R.S.U. che lo hanno preceduto, sono state notificate ben oltre cinque anni prima dalla notifica del fermo.
Ebbene i Supremi Giudici, richiamando senza mezzi termini la nota sentenza a Sezioni Unite n. 23397 il 17 novembre 2016, hanno ribadito la distinzione, avente portata generale, tra il termine di prescrizione dei tributi per il caso in cui l’atto impositivo diviene definitivo perché non impugnato dal contribuente entro i termini di legge, e la differente prescrizione (decennale) dei tributi allorché detta definitività risulti acclarata con sentenza definitiva a seguito di contenzioso con l’ente impositore.
Anche in tema di prescrizione di tributi locali, dunque, il decorso del termine per opporsi od impugnare un atto impositivo o di riscossione senza che il contribuente intraprende alcuna iniziativa, produce solo l’effetto di cristallizzare il credito a favore del fisco. Credito che si prescrive se, spirato il termine previsto dalle norme che disciplinano il tributo (5 anni per t.a.r.s.u. e i.c.i.), l’ente impositore non pone in essere atti interruttivi della prescrizione oppure non intraprende azioni tese al recupero del credito.
Diversamente, il termine ordinario decennale riguarda quei crediti tributari per i quali l’atto impositivo è stato impugnato, e così sottoposto a vaglio giurisdizionale, ed il credito è riconosciuto in un titolo giudiziale definitivo.
Chiarisce infine la Corte che il predetto principio deve applicarsi a tutti gli atti, in ogni modo denominati, della riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie od extratributarie, nonché crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie o amministrative.

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