La “contabilità in nero”, costituita da fogli e quaderni dell’imprenditore è prova del maggior reddito. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione in sentenza 21 ottobre 2014 n. 22265.
Il Supremo collegio ha rinviato la causa alla CTR dell’Emilia Romagna una sentenza della CTP di Bologna che ha annullato pretesa a carico del contribuente, sul presupposto che, pur essendo rinvenuta dalla Guardia di Finanza documentazione extra-contabile, questa non poteva assurgere a prova del maggior reddito, costituendo mero indizio.
Ebbene, secondo la Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha ragione nel ritenere che ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 non si può escludere la valenza probatoria ex se della documentazione extra-contabile.
La contabilità in nero rappresenta un valido elemento indiziario dovendo ricomprendersi, tra le scritture contabili disciplinate dagli articoli 2709 e ss. del codice civile, “tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività svolta”.
Ne consegue la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, del ricorso all’accertamento induttivo incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli.