La Legge Regionale Campania 7 agosto 2019 n. 16 liberalizza l’installazione di case mobili, manufatti leggeri e opere precarie nei campeggi e villaggi turistici regionali.
L’articolo 15 della Legge Regionale riscrive le definizioni di campeggi e villaggi turistici dettate dalla Legge Regione Campania n. 13/1993 che disciplina i complessi turistico – ricettivi all’aria aperta.
Case mobili, opere precarie e manufatti leggeri di qualsiasi genere, installati nel perimetro di campeggi e villaggi turistici in Campania costituiscono interventi di edilizia libera: non occorre il permesso di costruire.
Il permesso di costruire non è necessario nemmeno nel caso in cui l’installazione di tali manufatti sia permanente.
Veniamo dunque ad una sintesi schematica delle nuove disposizioni che sono in vigore dall’8 agosto 2019.
Campeggi (art. 2 della Legge Regione Campania 13/1993 riformato dalla Legge Regione Campania n. 16/2019).
I campeggi sono complessi ricettivi all’aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l’ospitalità di turisti che siano provvisti di:
- manufatti leggeri;
- strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere quali: tende, roulotte, camper, autocaravan, maxi caravan, case mobili, altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.
Inoltre, i campeggi possono contenere piazzole, fino al 30% di quelle autorizzate, destinate al soggiorno e pernottamento di turisti non provvisti di mezzi e strutture proprie.
Tali piazzole possono contenere:
- unità abitative stabili;
- manufatti leggeri;
- strutture ed allestimenti mobili di qualsiasi genere.
L’installazione dei manufatti leggeri, strutture ed allestimenti mobili – che possono essere collocati anche permanentemente nel perimetro del campeggio – “costituisce attività di edilizia libera”.
Per non essere obbligati a munirsi del permesso di costruire occorre che:
- i campeggi siano stati previamente autorizzati dal punto di vista urbanistico, edilizio e – ove previsto – paesaggistico;
- i manufatti siano dotati di equipaggiamenti interni strumentali all’autonomia del soggiorno e del pernottamento;
- i manufatti in discorso siano muniti di meccanismi funzionali alla trasportabilità;
- i manufatti non siano ancorati stabilmente al suolo;
- i manufatti possono essere muniti di allacciamenti alle reti tecnologiche (rete idrica, elettrica, ecc.), accessori e pertinenze rimovibili in qualsiasi momento.
Villaggi Turistici (art. 3 Legge Regione Campania 13/1993 riformato dalla Legge Regione Campania n. 16/2019).
I villaggi turistici sono complessi ricettivi all’aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l’ospitalità di turisti sprovvisti di mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili, ospitati in:
- unità abitative stabili;
- manufatti leggeri;
- strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere.
I villaggi turistici possono contenere piazzole, in misura non superiore al 20% di quelle autorizzate, destinate a turisti provvisti di:
- manufatti leggeri;
- strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere quali: tende, roulotte, camper, autocaravan, maxi caravan, case mobili, altri mezzi di soggiorno e di pernottamento autonomi e trasportabili.
L’installazione dei manufatti leggeri, strutture ed allestimenti mobili – anche se collocati permanentemente nel perimetro del villaggio turistico – “costituisce attività di edilizia libera”.
È necessario che:
- i villaggi turistici siano previamente autorizzati dal punto di vista urbanistico, edilizio e – ove previsto – paesaggistico;
- i manufatti siano dotati di equipaggiamenti interni strumentali all’autonomia del soggiorno e del pernottamento;
- i manufatti in discorso siano muniti di meccanismi funzionali alla trasportabilità;
- i manufatti non siano ancorati stabilmente al suolo;
- i manufatti possono essere muniti di allacciamenti alle reti tecnologiche (rete idrica, elettrica, ecc.), accessori e pertinenze rimovibili in qualsiasi momento.
In sostanza, si può ritenere che per definirsi campeggio la struttura ricettiva dovrà prevedere, di norma, l’installazione di case mobili e opere leggere proprie dei turisti, anche se lasciate permanentemente all’interno del suo perimetro.
L’eccezione è mettere a disposizione degli ospiti, che ne siano sprovvisti (nel limite del 30% delle piazzole autorizzate), case mobili e strutture di soggiorno e pernottamento precarie autonome e trasportabili.
Viceversa, nei villaggi turistici la regola è mettere a disposizione degli ospiti unità abitative stabili (comunque limitate al 60% delle piazzole autorizzate), case mobili e strutture leggere, mentre l’eccezione è contenere, anche permanentemente, strutture precarie di soggiorno e pernottamento degli ospiti.
Permesso di costruire solo per le unità abitative stabili di campeggi e villaggi turistici in Campania
Osservo che la Legge Regionale circoscrive le opere leggere e mobili tra gli interventi di edilizia libera “anche se collocate permanentemente nel perimetro dei campeggi e villaggi turistici”.
Benché non dichiaratamente, sono attuati gli art. 3, comma 1°, lett. 5.e) e art. 6 del Testo Unico Edilizia che demandano alle legislazioni regionali di disciplinare ulteriormente le installazioni mobili e precarie nelle aree destinata alle attività turistico – ricettive all’aria aperta.
Si badi che l’art. 3, comma 1° lettera c.5) già dispensa dal permesso di costruire i manufatti leggeri installati nelle strutture ricettive all’aria aperta (esclusi gli alberghi), a condizione che tali strutture siano autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico.
È il caso di precisare che, dal tenore letterale delle nuove definizioni di campeggi e villaggi turistici, pare emergere che l’attività di edilizia libera sia limitata alla sola “installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, e gli altri mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili”.
Quanto alla istallazione delle “unità abitative stabili”, ancorché collocate nel perimetro di campeggi e villaggi, pare che la Legge Regionale Campania 16/2019 continui a pretendere il rilascio del permesso di costruire.