Il contribuente che ha optato per la fruizione dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa previsti dal D.P.R. n. 131/1986 non decade dal beneficio per il mancato rispetto del termine di 18 mesi, previsto dalla legge per il trasferimento della residenza nel Comune ove l’immobile è ubicato, se dimostra che il mancato trasferimento della residenza è avvenuto per una causa a lui non imputabile quale l’ostacolo frapposto dall’inquilino all’esecuzione per il rilascio dell’immobile da questi occupato.
Cassazione civile, 17 dicembre 2015, ordinanza n. 25437.
Continua ad essere incessante il lavoro della Suprema Corte per l’inquadramento dei casi di mantenimento dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa previsti dall’art. 1, nota II bis, allegato a, del D.P.R. 131/1986 allorché l’acquirente dell’immobile, che opti per il regime agevolato, non sia in condizioni di trasferire la propria residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato entro 18 mesi dal rogito notarile per cause a lui non imputabili.
Nella fattispecie il proprietario non era riuscito a trasferire la residenza perché l’inquilina che occupava l’immobile, nonostante il provvedimento di sfratto e l’attivazione del procedimento di rilascio, si rifiutava di liberare l’abitazione sostenendo di essere affetta da particolari patologie che ne rendevano impossibile il trasporto.
Ebbene, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, richiamando il proprio consolidato orientamento per cui, sebbene il trasferimento della residenza entro 18 mesi dal rogito rappresenti un presupposto rilevante ai fini della fruizione delle agevolazioni prima casa, ribadisce la necessità di “tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione” [1].
Ostacolo che, nella fattispecie, era rappresentato dall’inquilina recalcitrante allo sfratto la quale, nonostante i tre tentativi di accesso all’immobile, aveva reso impossibile l’accesso all’abitazione occupata. Solo la c.t.u. medico legale, che ha accertato la trasportabilità dell’occupante ha rappresentato la prova della sussistenza di una causa non imputabile al proprietario che, fino a quel momento si era trovato di fronte all’impossibilità di liberare la casa acquistata.
Pertanto, in tali circostanze, non può che essere escluso il comportamento colpevole del contribuente ed escludere la revoca del beneficio fiscale .