La legge di conversione del Decreto Fiscale (Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019 n. 157) permette di rinegoziare il mutuo prima casa anche se, la banca, ha già pignorato l’immobile.
Il beneficio riguarda tutti i pignoramenti della prima casa eseguiti tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2019 e permetterà di fronteggiare i casi più gravi di crisi economica di consumatori e famiglie.
Si può rinegoziare il mutuo anche se, l’abitazione, è stata pignorata dalla banca. Tuttavia, per accedere al beneficio è necessario presentare istanza entro il 31 dicembre 2021!
Banche: stop pignoramenti prima casa. Quali presupposti?
- il debitore dev’essere un consumatore;
- il creditore dev’essere una banca oppure una società veicolo;
- il creditore abbia avviato direttamente oppure sia intervenuto in una procedura esecutiva avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore;
- il pignoramento dell’abitazione principale del debitore è stato notificato tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2019;
- il credito della banca origini da un mutuo con garanzia ipotecaria, di primo grado sostanziale, concesso al debitore per l’acquisto dell’abitazione principale;
- al momento della presentazione dell’istanza il debitore abbia rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato.
Come funziona lo stop ai pignoramenti prima casa?
- la banca dev’essere l’unico creditore che abbia avviato l’esecuzione forzata dinanzi al Tribunale oppure, se è intervenuta perché il pignoramento è stato eseguito da un altro creditore, è necessario – prima di depositare l’istanza di rinegoziazione o finanziamento – che tutti i creditori intervenuti, diversi dalla banca, dichiarino al Tribunale di rinunciare all’azione esecutiva;
- il debitore deve depositare l’istanza entro il 31 dicembre 2021;
- il debito complessivo nei confronti della banca, comprensivo di capitale e di interessi, non è superiore a € 250.000,00;
Il debitore consumatore può chiedere la rinegoziazione del mutuo ipotecario già in essere per il quale la banca ha avviato il pignoramento immobiliare della prima casa.
Oppure può accedere a un finanziamento – con surroga nella garanzia ipotecaria esistente – che sarà erogato da una banca terza.
Il rimborso dell’importo rinegoziato o rifinanziato potrù avvenire con una dilazione non superiore a 30 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o finanziamento. Comunque, la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non può superare l’80% dell’età del debitore.
Sospensione pignoramento della casa con l’aiuto di parenti e affini.
Parenti o affini del debitore, fino al terzo grado, possono intervenire nella rinegoziazione o rifinanziamento del mutuo.
In questo caso, si procede come segue.
Il Giudice trasferisce l’immobile pignorato al parente intervenuto nell’operazione.
A questo punto, l’intervenuto assume l’obbligo di rimborsare il mutuo alla banca.
Tuttavia, nei 5 anni successivi al trasferimento dell’immobile al parente, il debitore e la sua famiglia mantengono il pieno diritto di abitare l’immobile medesimo.
Se entro lo stesso termine di 5 anni, il debitore rimborsa al parente finanziatore tutte le somme versate alla banca, quest’ultimo potrà chiedere la retrocessione della proprietà dell’immobile e, con il consenso del proprietario, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine entro il terzo grado.
Stop pignoramenti prima casa. Come si accede al beneficio?
Se sussistono tutte le condizioni finora illustrate, basterà depositare una istanza congiunta del debitore e della banca al Giudice dell’Esecuzione affinché, quest’ultimo, sospenda l’esecuzione per un periodo massimo di 6 mesi.
La banca, entro 3 mesi, deve svolgere un’istruttoria sulla capacità reddituale del debitore: la banca é libera di non aderire alla istanza di rinegoziazione del debitore oppure rigettare, anche successivamente, la richiesta.
Anche nell’ipotesi di richiesta di nuovo finanziamento presentata a una banca diversa, quest’ultima è comunque libera di valutare la concedibilità dello stesso.
Il sovraindebitamento impedisce la rinegoziazione del mutuo ipotecario per la prima casa già pignorata.
Non possono avvalersi della rinegoziazione del mutuo ipotecario, e così bloccare il pignoramento della prima casa, i consumatori che hanno già beneficiato delle procedure di sovraindebitamento previste dalla legge n. 3/2012 (ossia piano del consumatore, accordo di composizione dei debiti o liquidazione del patrimonio).
Stop pignoramenti banche operativo solo con una apposita circolare del M.E.F.
Prima di vedere attivata la misura occorre attendere un’apposita circolare che dovrebbe essere emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministero della Giustizia e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed illustrare i dettagli tecnici del nuovo strumento normativo.
La circolare doveva essere pubblicata entro la fine di marzo 2020 non risulta ancora adottata.
Coronavirus: stop pignoramenti immobiliari fino al 30 ottobre 2020!
Stop al pignoramento dell’abitazione principale del debitore fino al 30 ottobre 2020 per contenere gli effetti negativi dell’emergenza Coronavirus. Lo prevede l’articolo 54 ter della Legge n. 27 del 29 aprile 2020 di conversione del decreto Cura Italia.
Dal 30 aprile 2020, e per i successivi 6 mesi, sono sospesi i pignoramenti immobiliari delle abitazioni principali dei debitori esecutati.
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