Avviso di accertamento tributario esecutivo, che cos’è, come funziona, cosa fare in caso di notifica?

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L’eliminazione della cartella esattoriale come atto esecutivo è una delle novità di maggiore rilievo in materia di riscossione dei tributi varate nel corso degli ultimi anni.

A partire dal giorno 1 ottobre 2011, infatti, e con riferimento ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, l’atto di accertamento costituisce titolo esecutivo e precetto.

Nello specifico la nuova procedura si applica agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e relativi a:

  1. Imposte dirette (IRPEF, IRES);
  2. IRAP;
  3. IVA;
  4. Ritenute, sia a titolo di acconto che d’imposta;
  5. Imposte sostitutive;
  6. Ai connessi provvedimenti di irrogazione di sanzioni.

Restano pertanto escluse dal nuovo modello procedurale i tributi erariali diversi quelli appena elencati (imposta di bollo, imposta di registro, ecc.) ed i tributi locali (TARSU, ICI, TIA, IMU, ecc.).

Detti avvisi di accertamento, devono essere muniti dell’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi in essi indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento la riscossione è affidata in carico agli agenti della riscossione (es. Equitalia) ai fini dell’esecuzione forzata.

Cosa fare se viene notificato un avviso di accertamento esecutivo?

Innanzitutto va detto che il termine di 60 giorni dalla notifica entro cui il contribuente deve pagare oppure presentare ricorso può essere allungato fino ad ulteriori 90 giorni se viene presentata istanza di accertamento con adesione. Oppure di ulteriori 45 giorni se il termine ultimo di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo cade nel cosiddetto “periodo feriale” e, cioè, dal giorno 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

Fondamentale è, pertanto, la data di notificazione dell’atto.

Dopo la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, nell’ ipotesi in cui il contribuente ritenga di poter agevolmente provare che l’Amministrazione Finanziaria sia incorsa in errore (errore di persona, di calcolo, sul presupposto dell’imposta, doppia imposizione, pagamenti già avvenuti, ecc.) si può presentare istanza  di autotutela all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il provvedimento chiedendo l’annullamento o la revoca dell’atto.

Occorre tenere bene a mente che la presentazione dell’istanza di autotutela non sospende i termini per l’impugnazione dell’atto.

L’impugnazione dell’accertamento esecutivo e la riscossione a titolo provvisorio.

Altre azioni possibili sono il pagamento o l’impugnazione dell’atto con ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Qualora il contribuente rinunci a presentare ricorso e provveda a pagare nei termini di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, gode di una riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate.

Nel caso in cui l’atto di accertamento sia impugnato con ricorso davanti alla Commissione Tributaria, sempre entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, il contribuente è tenuto a versare, a titolo provvisorio, 1/3 delle somme riscuotibili.
La proposizione del ricorso impone il pagamento, a titolo provvisorio, di dette somme.
Per ovviare all’immediata riscossione di tali importi dovuti a titolo provvisorio, è possibile proporre istanza di sospensione:

  • istanza di sospensione giudiziale ai giudici in attesa che il giudizio venga definito;
  • istanza di sospensione urgente al presidente della Commissione Tributaria adita;
  • istanza di sospensione amministrativa indirizzata alla Amministrazione Finanziaria che ha reso l’avviso di accertamento impugnato.

L’esecuzione forzata in forza di avviso di accertamento esecutivo.

Spirato il termine di 60 giorni dalla notifica per il pagamento degli importi accertati, gli avvisi di accertamento diventano esecutivi. Decorsi ulteriori 30 giorni, la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione (es. Equitalia) per l’esecuzione forzata e senza che si proceda a notifica della cartella di pagamento.

L’affidamento della riscossione è comunicato dagli agenti, a mezzo raccomandata, al contribuente. L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni.

In questo periodo di sospensione è consentito al contribuente di valutare la possibilità di chiedere all’agente della riscossione una dilazione di pagamento delle somme accertate.

Decorso detto termine di sospensione, l’agente della riscossione, solo in forza dell’avviso di accertamento e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata.

In ogni caso l’espropriazione deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto esecutivo.

Concludendo, con la nuova procedura occorrono circa 9 mesi prima che si possa avviare la riscossione coattiva delle somme accertate. Il contribuente, infatti, ha 60 giorni dalla notifica dell’atto per pagare oppure proporre ricorso. Ulteriori 30 giorni per l’affidamento in carico della sua posizione all’agente della riscossione.

Da questo momento le azioni esecutive sono sospese per 180 giorni senza che al contribuente sia richiesto alcun adempimento. Pertanto i termini standard per l’esecuzione forzata, solo in caso di notifica di avviso di accertamento esecutivo, si allungano fino a 270 giorni.

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