I bonus edilizi (ecobonus, sisma bonus, bonus facciate, bonus colonnine, bonus barriere architettoniche) e superbonus 110% sono senza dubbio un’opportunità di rigenerazione urbana, riqualificazione del patrimonio edilizio, crescita economica del settore edile, leva per la transizione energetica del Paese.
Ma con l’abolizione di cessione del credito e sconto in fattura avuta col decreto anti frodi superbonus 110% si è aperta, a pieno regime, la stagione dei controlli.
Verifiche, accertamenti e sanzioni: cosa deve aspettarsi chi ha usufruito dei bonus edilizi e superbonus 110%?
Bonus edilizi e Superbonus: salvaguardia da vizi e irregolarità formali
E’ bene subito chiarire che le violazioni meramente formali contenute nei documenti essenziali richiesti dalla normativa (per espressa previsione dell’art. 119 comma 5 bis D. L. n. 34/2020) e che non pregiudicano i controlli dell’Agenzia delle Entrate non comportano la decadenza dai bonus edilizi e dal superbonus 110%.
Se tali violazioni divengano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, allora la decadenza da bonus e superbonus si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione. La violazione o l’irregolarità in buona sostanza non deve caratterizzarsi per falsità, e l’eventuale omissione non deve rendere incerta o impossibile la verifica della sussistenza dei presupposti formali, o sostanziali, per beneficiare dell’agevolazione.
Accertamenti e controlli bonus e superbonus: quali documenti conservare?
La Circolare ’Agenzia delle Entrate n. 28 dell’8 agosto 2020 suggerisce ai contribuenti che abbiano usufruito dei bonus e superbonus di conservare la seguente documentazione:
- fatture e ricevute delle spese sostenute per gli interventi;
- giustificativi dei bonifici eseguiti (contabili, estratti conto, ecc…);
- dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile interessato dagli interventi, ovvero dal titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc…);
- delibera assembleare di autorizzazione all’esecuzione degli interventi con fruizione dei bonus edilizi per i lavori su parti comuni di edifici condominiali;
- asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di miglioramento energetico e/o l’asseverazione tecnica relativa agli interventi antisismici.
Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate su bonus e superbonus 110% riguardano, prima di tutto, la documentazione essenziale trasmessa dal contribuente per fruire delle agevolazioni.
Verifiche dell’Agenzia delle Entrate possono scattare anche a seguito dei normali controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi.
Chi ha fruito di bonus e superbonus, in caso di irregolarità e anomalie riscontrate dall’Agenzia delle Entrate riceverà questionari, richieste di esibizione di documenti e ispezioni presso il cantiere o l’immobile interessato dalle ristrutturazioni.
Decadenza da bonus edilizi e superbonus 110%: cosa dice la legge?
Le cause di decadenza da bonus e superbonus previste dalla normativa sono 4:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità della CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati richiesti per la certificazione dei lavori;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Decadenza dai bonus edilizi e superbonus 110%: illeciti, falsi, omissioni
Si perdono i bonus edilizi e superbonus 110% anche nelle ipotesi non previste espressamente dalla normativa di settore e che possono dare luoghi a verifiche e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate (e possibili responsabilità penali) che sinteticamente elenco senza pretesa di esaustività:
- interventi mai eseguiti: benché la documentazione sia coerente con la normativa, i lavori non sono mai stati eseguiti e/o risultano pressoché inesistenti;
- falsa fatturazione, presentazione di fatture dai corrispettivi abnormi rispetto all’effettivo valore degli interventi oppure di fatture relative a lavori inesistenti;
- contraffazione di documenti relativi all’abitabilità o stato giuridico dell’immobile, alla titolarità del diritto di poter eseguire gli interventi agevolati, al grado di parentela o convivenza col beneficiario dei bonus edilizi;
- falsità di attestazioni, dichiarazioni, auto dichiarazioni, asseverazioni;
- falsità del visto di conformità;
- realizzazione di interventi in assenza di titoli edilizi ovvero in difformità dei titoli edilizi.
Avvisi di accertamento bonus edilizi e superbonus 110%: quando decade l’Agenzia delle Entrate?
L’Agenzia delle Entrate può contestare la sussistenza del diritto a fruire di bonus edilizi e superbonus 110% mediante avviso di accertamento da notificare, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:
- per bonus e superbonus 110%, se dovesse emergere una violazione a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- se il contribuente abbia fruito del credito d’imposta detraendolo in dichiarazione dei redditi e, la violazione, emerge a seguito di una verifica documentale e sostanziale successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate può notificare l’accertamento – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- nel caso di bonus e superbonus 110% con cessione del credito, le violazioni potranno essere contestate dall’Agenzia delle Entrate mediante accertamento da notificare entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato utilizzato il beneficio (8° anno successivo a quello in cui la quota annua del bonus e superbonus è stata ceduta).
L’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate sarà già esecutivo. Non sarà perciò necessario che le somme richieste dall’erario siano iscritte a ruolo prima dell’affidamento all’Agenzia delle Entrate Riscossione per attivare una procedura di riscossione (pignoramento) o conservativa (fermo amministrativo, ipoteca).
Avvisi di accertamento bonus edilizi e superbonus 110%: quali sanzioni?
Se l’Agenzia delle Entrate accerta l’assenza dei requisiti che danno diritto a fruire dei bonus edilizi e superbonus 110%, recupera le somme corrispondenti alle detrazioni non spettanti.
Sul fronte sanzionatorio si possono avere due scenari:
- crediti d’imposta inesistenti per assenza, anche parziale, dei presupposti documentali e sostanziali di accesso a bonus e superbonus 110%: oltre l’importo della detrazione non spettante e agli interessi (al tasso del 5% annuo), verrà applicata la sanzione del 30% dell’importo illegittimamente fruito (dal 1° settembre 2024, in virtù del D. Lgs. 87/2024 la sanzione è del 25%). Ove il credito inesistente fosse utilizzato in compensazione con debiti nei confronti dell’erario è applicata l’ulteriore sanzione dal 100% al 200% del credito illegittimamente vantato (dal 1° settembre 2024 la misura oscilla dal 105% al 140%);
- credito d’imposta non spettante a seguito di controlli automatizzati della dichiarazioni dei redditi: nel caso di utilizzo di un’eccedenza del credito di imposta in misura maggiore a quello previsto dalle norme su bonus e superbonus, sarà applicata la sanzione pari al 30% del credito utilizzato.
Non è comunque impedito al contribuente incappato in contestazioni sul diritto a fruire dei bonus edilizi e superbonus 110% di regolarizzare la sua posizione restituendo spontaneamente, mediante ravvedimento operoso, quanto percepito illegittimamente pagando sanzioni in misura ridotta.
Cosa devo fare nel caso di controlli o accertamenti dell’Agenzia delle Entrate per bonus edilizi o superbonus 110%?
Se sei destinatario di verifiche e controlli per bonus e superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate, oppure hai già ricevuto un avviso di accertamento (ricorda, in quest’ultimo caso, hai solo 60 giorni per ricorrere e chiederne l’annullamento!) ti suggerisco di non correre il rischio di perdere i benefici fiscali.
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