Scrivo ancora di sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.
Quanto segue è un elenco di risposte ai quesiti che mi avete posto sull’argomento pubblicati in questo sito e sul giornale d’informazione giuridica Cammino Diritto.
Sofferenza per finanziamenti inferiori a € 30.000,00?
L’idea che la sofferenza per importi inferiori a € 30.000 sia illegittima è largamente diffusa, probabilmente frutto di letture e interpretazioni grossolane delle regole vigenti.
Innanzitutto mi sia consentito esemplificare la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia paragonandola a un immenso schedario nel quale sono registrati tutti i rapporti bancari intrattenuti da un soggetto con ciascuna banca.
Dunque, nel momento in cui il cliente sottoscrive un contratto l’intermediario censisce il nuovo rapporto bancario in Centrale dei Rischi. In altre parole, chiunque accede al credito, è “segnalato” in Centrale dei Rischi.
Segnatamente, la Circolare di Banca d’Italia n. 139/1991 precisa che gli intermediari sono tenuti a censire il singolo rapporto o l’insieme dei rapporti intrattenuti col cliente per importi complessivamente superiori ad € 30.000,00.
Allora occorre chiarirci: il censimento del rapporto o dei rapporti di valore superiore consiste semplicemente nella registrazione dell’esistenza degli stessi e nulla ha a che vedere con una segnalazione pregiudizievole, non potendo costituendo una segnalazione “a sofferenza”.
La sofferenza, diversamente, è solo una tra le indicazioni possibili che la Circolare Bankitalia offre alle banche per fotografare lo stato di salute dei rapporti con i clienti.
Allora come mai accade che la posizione del cliente spesso si riscontra a sofferenza per importi inferiori a € 30.000,00?
La Circolare di Banca d’Italia è lapidaria: sono segnalati i crediti in sofferenza di valore superiore a € 250,00. Il che accade allorché il cliente versa in stato di insolvenza, non necessariamente accertato giudizialmente, oppure in situazioni sostanzialmente equiparabili all’insolvenza.
Sofferenze Centrale Rischi: il presupposto è lo stato di insolvenza
L’appostazione a sofferenza presuppone lo “stato di insolvenza” del cliente. Lo stato di insolvenza è valutato direttamente dal segnalante. Preso atto dello stato di insolvenza e prima di procedere alla segnalazione, l’intermediario è tenuto ad assolvere un obbligo informativo nei confronti del cliente.
Ma andiamo con ordine:
- l’accertamento dello stato d’insolvenza presuppone una verifica dell’intermediario: quest’ultimo deve compiere una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente. La sofferenza, infatti, non può originare automaticamente dal semplice ritardo nei pagamenti. Per stato d’insolvenza si intende una situazione patrimoniale deficitaria, di grave e non transitoria difficoltà economica: può consistere, per esempio, nel perdurante inadempimento nel versare le rate di mutuo senza effettuare, nel medio periodo alcun pagamento parziale o tentativo di rientro, o concordare dilazioni. In sintesi lo stato d’insolvenza consiste nella prolungata incapacità di pagare ovvero nell’inesistenza di iniziative tese a dimostrare alla banca di essere nelle condizioni di poter, anche con relativo ritardo, pagare;
- la prima volta che procede alla segnalazione, l’intermediario deve informare per iscritto il cliente. Tanto potrebbe consentirgli di intraprendere eventuali iniziative tese a prevenire la segnalazione o sollevare contestazioni nei confronti dell’intermediario.
La sofferenza permane in Centrale dei Rischi fintanto che il cliente versa in stato d’insolvenza. Il verificarsi di circostanze tali da far ritenere cessato lo stato d’insolvenza (in teoria la ripresa regolare del pagamento delle rate di mutuo), ovvero l’integrale estinzione debito, fa venire meno i presupposti della segnalazione stessa.
Quanto dura la sofferenza in Centrale Rischi?
In linea di principio la sofferenza permane finché esiste il debito del cliente.
La Circolare n. 139/1991 di Banca d’Italia stabilisce che la segnalazione non è dovuta dal momento in cui il credito è prescritto.
Ciò può accadere quando è decorso il termine di prescrizione decennale, purché la Banca, nel frattempo, non abbia compiuto degli atti interruttivi della prescrizione.
Altro motivo di interruzione della sofferenza in Centrale Rischi è la cessione del credito da parte della banca a un soggetto che non sia intermediario del credito.
La finanziaria ha risolto il leasing e, dopo aver segnalato la sofferenza ha venduto il bene. Con la vendita, la finanziaria ha recuperato parte delle somme pretese. Perché l’importo della sofferenza non considera la vendita?
Le sofferenze sono segnalate per l’importo pari alle somme erogate dall’intermediario, al netto di eventuali rimborsi ed eventuali passaggi a perdita. Tale valore è comprensivo di capitale, interessi e spese di recupero, ed è calcolato nel momento in cui si verifica il presupposto della segnalazione, ossia si manifesta lo stato d’insolvenza.
Pertanto le somme scritturate a sofferenza in Centrale dei Rischi sono intangibili, finché il debito non è integralmente estinto dal cliente, oppure vi sia accordo “a saldo e stralcio” seguito dal pagamento degli importi concordati.
Logica vuole che, laddove il cliente estingue il debito, è in grado di dimostrare di aver superato lo stato d’insolvenza. Dunque viene meno il presupposto della segnalazione a sofferenza.
È bene ricordare che l’adempimento non comporta la cancellazione delle sofferenze che, l’intermediario, ha censito in Centrale dei Rischi in epoca anteriore all’adempimento.
Sofferenze Centrale Rischi: cessione del credito cancella la segnalazione?
Anche quest’ultima domanda ricorre sovente.
Ebbene, la cessione di un credito già appostato a sofferenza non vieta la permanenza della sofferenza in Centrale dei Rischi.
La sofferenza permane in Centrale Rischi quando il cessionario è intermediario abilitato al sistema centralizzato delle segnalazioni sul rischio di credito.
Solo nel caso in cui il cessionario non sia un soggetto intermediario, dunque non partecipa al sistema delle segnalazioni di rischio, la segnalazione non è più dovuta. Ciò si spiega col fatto che, in questo caso, la cessione determina la fuoriuscita del credito dal circuito bancario, dunque dal flusso informativo sullo stato di salute del rapporto.
E’ bene però tenere presente che, anche in quest’ultimo caso, le segnalazioni effettuate dall’intermediario anteriormente alla cessione.