Convertito il decreto fiscale n. 193/2016. Numerose sono le modifiche apportate durante l’iter parlamentare di approvazione della legge di conversione, importanti le novità in tema di definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
Innanzitutto è prevista la sanatoria dei carichi affidati a Equitalia negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. Il contribuente che aderisce può pagare le sole somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.
Non sono dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
L’istanza potrà essere presentata entro il 31 marzo 2017. Il modello di dichiarazione è pubblicato sul sito di Equitalia.
Il pagamento agevolato è dilazionato fino a 5 rate. Il 70% delle somme dovute deve essere versato nel corso del 2017, il restante 30% nel corso del 2018.
Entro il 28 febbraio 2017 – a mezzo posta ordinaria – Equitalia avviserà i contribuenti dei carichi affidatigli nel corso del 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non risulterà notificata la cartella di pagamento ovvero non
inviata l’informazione di presa in carico ovvero notificato l’avviso di addebito di crediti contributivi.
Presentata l’istanza di adesione, entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunica al contribuente l’ammontare degli importi dovuti ai fini della definizione nonché quello delle singole rate con le relative scadenze.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente. L’agente della riscossione potrà proseguire l’attività di recupero e degli importi residui, il cui pagamento non può essere rateizzato.
Tuttavia, se i carichi per i quali è stata richiesta la sanatoria non sono stati inclusi in precedenti piani di dilazione, essi
possono essere rateizzati anche se vi è stato un adempimento inesatto, a condizione che, alla data di presentazione della richiesta per l’accesso alla definizione agevolata, siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.
La presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa. Sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere (con riferimento alle rate in scadenza dopo il 31 dicembre 2016).
L’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere fermi amministrativi e ipoteche. Non può proseguire le procedure esecutive per il recupero coattivo già intraprese, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Per le violazioni al Codice della strada, la definizione riguarda solo gli interessi.
E’ stata confermata, in sede di conversione, la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle entrate spettanti agli enti locali, gestite da concessionari della riscossione diversi da Equitalia.
I crediti recati da ingiunzioni relative a tutte le entrate, tributi e multe, notificate da enti locali e concessionari della riscossione diversi da Equitalia negli anni dal 2000 al 2016, possono essere definiti con decurtazione delle sanzioni.
Agli enti locali è affidato il compito di adottare proprie deliberazioni con le quali stabilire:
- il numero delle rate e la relativa scadenza;
- le modalità con cui il debitore dovrà manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell’istanza con cui il debitore indica il numero delle rate nel quale effettuare il pagamento;
- il termine entro il quale l’ente locale ovvero il concessionario della riscossione dovrà comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute per effetto della definizione agevolata, quello delle singole rate e le scadenze delle stesse.
Anche in questo caso, il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata deve impegnarsi a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti riguardanti le entrate da sanare.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento, il contribuente decade dalla definizione. I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovute. Il nuovo art. 6 bis, sarà vigente non prima di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 193/2016.