Rottamazione cartelle esattoriali 2000-2015, presupposti e modalità di accesso.
Il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 249 del 24.10.2016) è in vigore dal 25.10.2016.
L’art. 6 consente la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, non solo notificate da Equitalia, bensì rese da tutti gli agenti della riscossione. Sono dunque agevolabili anche i carichi gestiti da concessionari della riscossione per conto degli enti locali.
Sarà possibile pagare le sole imposte e contributi, depurate sanzioni e gli interessi di mora. Restano da pagare l’aggio per il concessionario della riscossione e le spese di notifica delle cartelle.
Quanto alle multe stradali, la sanatoria è circoscritta ai soli interessi e maggiorazioni per tardato pagamento.
La misura si applica ai carichi iscritti, ed affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.
Come accedere alla nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali?
Per fruire della sanatoria il contribuente deve trasmettere apposita istanza all’agente della riscossione entro il 23 gennaio 2017.
L’apposita modulistica sarà pubblicata sul sito internet degli agenti della riscossione entro i prossimi 15 giorni.
Il pagamento dovrà effettuarsi in unica soluzione, ma il contribuente potrà anche optare per il pagamento dilazionato fino a 4 rate (sulle quali saranno applicati gli interessi da dilazione in misura, attualmente pari al 4,5% annui, ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 602/1973), di cui le prime due di ammontare non inferiore ad un terzo, mentre la terza e la quarta, non inferiore ad un sesto del dovuto.
Entro 3 mesi dall’istanza l’agente della riscossione comunicherà il totale dovuto ed il termine di pagamento dell’unica rata, ovvero le scadenze delle singole rate, se richiesto il pagamento dilazionato. In quest’ultimo caso, la scadenza della terza rata non potrà superare il 15 dicembre 2017, mentre la scadenza della quarta non potrà superare il 15 marzo 2018.
Principali effetti della rottamazione delle cartelle esattoriali. Sospensione delle procedure esecutive (pignoramenti).
L’istanza di sanatoria sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione agevolata.
Pertanto, in relazione agli importi oggetto di sanatoria, l’agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Inoltre, non potrà proseguire le procedure esecutive già avviate. Sono sospese, dalla data di presentazione dell’istanza, le espropriazioni immobiliari nelle quali si è già celebrato il primo incanto con esito negativo. Sono sospese le altre procedure espropriative nelle quali non sia stata già depositata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Accesso alla sanatoria per i contribuenti che hanno già usufruito della rateazione delle cartelle esattoriali.
Possono usufruire della definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già effettuato pagamenti parziali, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute per i carichi iscritti nei ruoli per il periodo 2000 – 2015, purché risultino in regola con i pagamenti nel periodo 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016.
In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto degli importi già versati a titolo di tributo base e degli interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora, di sanzioni e somme aggiuntive;
Attenzione! Il pagamento della prima o unica rata determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
Effetti della decadenza dalla rottamazione delle cartelle esattoriali.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero, di una sola rata accordata, il contribuente decade dalla definizione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di sanatoria.
I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, mentre l’agente della riscossione riprende l’attività di recupero ed gli importi residui – completi di sanzioni ed interessi – non potranno essere ulteriormente rateizzati.