Il decreto liquidità (decreto legge n. 23/2020) ha sospeso i termini di scadenza di cambiali, assegni e ogni altro titolo di credito dal 9 marzo al 30 aprile 2020 per effetto dell’emergenza Coronavirus.
Per lo stesso periodo sono stati sospesi i termini per il pagamento tardivo di cambiali e assegni bancari e postali, qualora detto termine fosse scaduto tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020.
Con la conversione del decreto liquidità (Legge 5 giugno 2020 n. 40) la sospensione di protesti e segnalazioni C.A.I. è prorogata fino al 31 agosto 2020.
Coronavirus: dal 1° settembre tornano protesti e segnalazioni C.A.I.
Dunque, da martedì 1° settembre 2020 riprendono a decorrere i termini sospesi dalla moratoria per Coronavirus.
Dal 1° settembre 2020 saranno levati protesti di assegni bancari e postali che, da quella data, saranno presentati per l’incasso e risulteranno scoperti.
Dal 1° settembre 2020 decorrerà il termine di 60 giorni, dalla scadenza del termine di presentazione degli assegni, per effettuare il pagamento tardivo. Il pagamento tardivo eviterà sanzioni pecuniarie e accessorie prefettizie e le segnalazioni in C.A.I.
Dal 1° settembre 2020 riprenderà a decorrere il termine di 60 giorni sospeso il 9 marzo 2020 (per gli assegni presentati all’incasso e risultati scoperti in data anteriore) per eseguire il pagamento tardivo ed evitare le sanzioni prefettizie e le segnalazioni in C.A.I.
Sospensione protesti e segnalazioni CAI fino al 31 agosto 2020: alcuni esempi.
Voglio chiarire quanto riportato finora con dei semplici esempi:
- assegno datato tra il 9 marzo ed il 31 agosto 2020: poteva essere incassato salvo che, il creditore, non intendesse attendere, per la presentazione, il 1° settembre 2020.
Tuttavia, se presentato per l’incasso durante il periodo di sospensione, in caso di assegno risultato scoperto, sarebbe stato levato il protesto, ma senza trasmissione alla Camera di Commercio per l’inserimento nel registro informatico dei protesti.
Dal 1° settembre 2020, decorrerà il termine di 60 giorni per il pagamento tardivo. Pertanto, fino alla scadenza dei 60 giorni non sarà irrogata alcuna sanzione prefettizia né saranno effettuate segnalazioni in C.A.I.
Se vi è stato invio preavviso di revoca dell’autorizzazione a emettere assegni (dunque, di possibile segnalazione alla C.A.I.), perché tra il 9 marzo 2020 ed il 31 agosto 2020 è scaduto il termine di 60 giorni per il pagamento tardivo, riterrei che la banca avrebbe dovuto (spontaneamente!) cancellare l’iscrizione dagli archivi informatici della Centrale di Allarme Interbancaria attendendo il 1° settembre 2020 per il decorso del relativo termine. - assegno presentato per l’incasso prima del 9 marzo 2020: qualora dovesse risultare scoperto, se alla data del 9 marzo è ancora pendente il termine per il pagamento tardivo (60 giorni dalla presentazione) nel calcolo dei 60 giorni, non si deve considerare il periodo 9 marzo – 31 agosto 2020.
Tanto perché il decreto liquidità, e la legge di conversione, sospende espressamente i “termini previsti all’art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all’art. 9 bis, comma 2° della medesima legge n. 386 del 1990”.
Coronavirus: la sospensione protesti e segnalazioni C.A.I. vale anche tra il 1° maggio e 6 giugno 2020.
Ho già anticipato che il decreto liquidità ha dapprima previsto la sospensione dei termini solo fino al 30 aprile. Dunque, i termini per protesti e segnalazioni C.AI. sarebbero decorsi dal 1° maggio 2020.
Nel periodo tra il 1° maggio ed il 6 giugno 2020 (data di entrata in vigore della proroga fino al 31 agosto 2020) si è verificato un “buco normativo”.
In detto periodo tutti i termini sono tornati nuovamente a decorrere.
Sennonché, proprio per effetto della proroga stabilita dalla legge di conversione del decreto liquidità, in vigore dal 6 giugno 2020, ai fini della decorrenza dei termini sospesi non si potrà considerare considera neppure il “buco” 1° maggio – 6 giugno 2020, essendo espressamente stabilita la sospensione di tutti i termini per l’intero periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 agosto 2020.
Coronavirus: sospensione di protesti e segnalazioni C.A.I. modificata dal “Decreto Agosto”.
Il “Decreto Agosto” (decreto legge 14 agosto 2020 n. 114) è interviene sulla sospensione di protesti e segnalazioni C.A.I. di assegni bancari e postali.
La parziale modifica della normativa (con un testo che avrebbe meritato maggiore precisione) interessa tutti gli assegni bancari e postali, a prescindere dalla data di emissione.
Tutti i termini vengono sospesi fino al 31 agosto 2020.
Il Decreto specifica che, tutti gli assegni già portati all’incasso non sono protestabili fino alla data del 31 agosto 2020.
Coronavirus. Assegni scoperti: il Decreto Agosto dimezza le sanzioni prefettizie pecuniarie e accessorie.
Il Decreto Agosto (con una norma di non semplice interpretazione), interviene anche sulle sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate dal Prefetto nel caso di assegni scoperti.
Pur essendo a mio avviso necessario un intervento chiarificatore, riterrei che la regola, sia riferita agli assegni che, già prima del 9 marzo 2020, siano stati presentati per l’incasso e sono risultati scoperti per i quali, l’emittente, non ha provveduto al pagamento tardivo e perciò sono state già comminate le sanzioni prefettizie.
E’ quindi stabilita la riduzione del 50% delle sanzioni se, chi ha emesso l’assegno scoperto, effettua il pagamento dell’assegno, della penale del 10%, degli interessi, e delle spese di eventuale protesto entro il 30 ottobre 2020.
Rimane ferma la sospensione di tutti i termini, fino al 31 agosto 2020, che riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020, per la levata del protesto, per il pagamento tardivo (60 giorni dalla presentazione) e per la segnalazione in C.A.I.
Decreto Agosto: sono tutti da cancellare protesti e segnalazioni C.A.I. per assegni datati 9 marzo – 31 agosto 2020.
Il Decreto Agosto lascia immutata la regola precedente:
- i protesti levati dal 9 marzo e fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi alle Camere di Commercio e, ove pubblicati, le stesse Camere di Commercio provvedono alla loro cancellazione;
- sono sospese le informative al prefetto per la irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie nei casi di assegno scoperto e che non sia stato pagato neppure tardivamente;
- le eventuali iscrizioni alla C.A.I. eseguite nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 agosto 2020 devono essere cancellate.
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