L’articolo 11 del decreto legge liquidità (decreto legge n. 23/2020) convertito in Legge 40/2020 sospende i termini di scadenza di cambiali, assegni e altri titoli di credito dal 9 marzo al 31 agosto 2020.
Sono anche sospesi i termini di scadenza, ed i termini per effettuare i pagamenti tardivi di cambiali e assegni, qualora dovessero cadere nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 agosto 2020.
Coronavirus: assegni scoperti, protesto sospeso fino al 31 agosto 2020.
La sospensione, non impedisce ai creditori di presentare gli assegni al pagamento pure in pendenza della sospensione.
Pertanto l’assegno continua a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del debitore.
In caso di mancata copertura, vale la sospensione, con conseguente – temporanea – inapplicabilità delle norme sul protesto e delle sanzioni ulteriori (sanzioni accessorie prefettizie, revoca delle autorizzazioni a emettere assegni, iscrizione alla C.A.I.).
Sostanzialmente, per il periodo dal 9 marzo al 31 agosto 2020 sono sospesi i termini:
- per la presentazione al pagamento;
- per la levata del protesto o eventuali contestazioni;
- per il pagamento tardivo nei 60 giorni dalla presentazione;
- per irrogare le sanzioni prefettizie nei casi di assegni senza autorizzazione oppure di assegni privi di provvista.
Coronavirus: sospesi i protesti di assegni fino al 31 agosto 2020
In tale contesto, non verrà inviato alcun preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista durante il periodo di sospensione.
Se, invece, il preavviso avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso fino alla scadenza del 31 agosto 2020.
Nello stesso periodo sono sospese le trasmissioni alle Camere di Commercio degli elenchi dei protesti levati dal 9 marzo 2020 e anche successivamente, ove già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d’ufficio alla cancellazione dei protesti pubblicati.
Coronavirus: sospese le segnalazioni CAI fino al 31 agosto 2020
Sono sospese le segnalazioni inviate alla Centrale d’Allarme Interbancaria che dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario (banca!) che le ha effettuate.
Solo al termine del periodo di sospensione le banche possono riavviare l’iter funzionale al pagamento dei titoli.
Coronavirus: dal 1° settembre tornano protesti e segnalazioni CAI
Da martedì 1° settembre 2020 riprendono a decorrere i termini sospesi dalla moratoria per Coronavirus.
Dal 1° settembre 2020 saranno levati protesti di assegni bancari e postali che, da quella data, saranno presentati per l’incasso e risulteranno scoperti.
Dal 1° settembre 2020 decorrerà il termine di 60 giorni, dalla scadenza del termine di presentazione degli assegni, per effettuare il pagamento tardivo. Il pagamento tardivo eviterà sanzioni pecuniarie e accessorie prefettizie e le segnalazioni in C.A.I.
Dal 1° settembre 2020 decorrere il termine di 60 giorni sospeso il 9 marzo 2020 (per gli assegni presentati all’incasso e risultati scoperti in data anteriore) per eseguire il pagamento tardivo ed evitare le sanzioni prefettizie e le segnalazioni in C.A.I.
Vuoi saperne ancora di più? Leggi il mio articolo: Coronavirus, dal 1° settembre tornano protesti e segnalazioni C.A.I.
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