Con Circolare del 24 aprile 2020 l’ABI è stata costretta a puntualizzare taluni profili relativi ai finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100% previsti dal decreto legge Liquidità n.23 del’8 aprile 2020.
In sostanza, chiarisce la circolare ABI, la banca non può compensare i finanziamenti richiesti dalle con gli scoperti di conto corrente o altri prestiti.
Finanziamenti fino a 25.000 euro ABI: no compensazioni con scoperti e altri finanziamenti. La Circolare del 24 aprile 2020.
Il decreto Liquidità prevede la possibilità per PMI e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, danneggiate dall’emergenza COVI-19, la possibilità di accedere a finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le P.M.I. presentando dichiarazione autocertificata.
Tali finanziamenti devono prevedere che:
- l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi;
- l’importo non sia superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione;
- l’importo del finanziamento non può essere superiore a 25.000 euro.
Pertanto, la norma prevede espressamente che la garanzia venga rilasciata a fronte di nuovi finanziamenti.
Circolare ABI 24 aprile 2020: finanziamenti fino a 25.000 euro sono nuovi finanziamenti.
Specifica la Circolare ABI del 24 aprile 2020 che si ha “nuovo finanziamento” quando, a seguito della concessione del finanziamento coperto dalla garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato è superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza dal regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del decreto legge ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.
Finanziamenti alle imprese fino a 25.000 euro Coronavirus: perché è vietata la compensazione con scoperti e altri finanziamenti.
Tenuto conto della definizione di nuovo finanziamento e tenuto conto che il finanziamento prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere garantito al 100%, l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione, tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.
La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.
Tale impossibilità di compensazione si verifica anche nel caso delle imprese che hanno comunicato di utilizzare la misura di sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 56 del Decreto legge n.18 dell’8 aprile 2020, cioè nel caso in cui gli importi accordati sulle aperture di credito non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.
Analogamente a quanto indicato in precedenza, l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre una esposizione preesistente determinerebbe un avvio del rimborso del prestito prima del termine dei 24 mesi.
Scarica la Circolare ABI del 24 aprile 2020 che vieta la compensazione dei finanziamenti fino a 25.000 euro
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