Il coronavirus ha costretto la chiusura di migliaia di micro, piccole e medie imprese e milioni di persone a restare in casa.
Molte aziende dovranno ricercare nuove soluzioni per riprendere slancio. Per alcune potrebbe risultare interessante convertire il modello di business, passando dalla vendita tradizionale alla vendita online, all’e-commerce.
Benché la prospettiva potrebbe suonare stimolante, voglio precisare subito che il passaggio dal modello di vendita tradizionale alla vendita online non può essere improvvisato: la legge italiana regola i processi di vendita stabilendo regole e responsabilità a tutela dell’impresa e dei clienti.
Per cui, se vuoi programmare una riapertura cavalcando l’onda lunga dell’impennata di vendite online, è utile avere un’idea generale delle regole che governano il commercio elettronico per contenere i rischi e non commettere passi falsi prima di partire.
Che cos’è l’e-commerce (o commercio elettronico)?
Nell’accezione restrittiva e-commerce (commercio elettronico) è la vendita di beni e servizi attraverso la rete Internet con servizi di pagamento in linea (ad es. carta di credito).
La vendita in genere si realizza tramite una piattaforma web, il sito di e-commerce, su cui l’imprenditore inserisce prodotti e servizi che il compratore può acquistare inviando un ordine.
In base al tipo di cliente si parla di e-commerce:
- business to consumer (B2C): impresa che vende al consumatore;
- business to business (B2B): impresa che vende ad altra impresa.
I numeri dell’e-commerce ai tempi del coronavirus
L’isolamento per l’emergenza coronavirus costringe i consumatori a cercare sul web fonti di approvvigionamento e intrattenimento.
In poche settimane sono cresciuti a dismisura gli acquisti online di beni primari e la fruizione di video on demand.
Gli operatori della filiera del commercio elettronico stanno registrando una crescita spropositata della domanda da parte di consumatori meno abituali, solitamente restii all’acquisto e ai pagamenti online.
“Con un parallelo un tantino macabro – riporta Forbes Italia – si potrebbe dire che in questi difficili giorni, ad ogni aumento del numero dei contagi è aumentato parallelamente l’accesso ai siti di e-commerce, portando al collasso le consegne di grandi catene mondiali di food – e della stessa Amazon – che sembrava una corazzata dalla logistica inespugnabile”.
Il 75% degli acquirenti da siti di e-commerce non lo aveva mai fatto prima.
Principali regole sull’e-commerce in Italia
La principale fonte legislativa in Italia è il Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70 che ha recepito la Direttiva Europea n. 31/2000 sul commercio elettronico.
Si applica a qualsiasi tipo di servizio, anche non remunerato, fornito da prestatori di servizi di commercio elettronico: cioè a qualsiasi persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione destinato a tutti i soggetti che, a scopi professionali e non, utilizzano un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni.
Sono escluse da questa normativa i settori del gioco d’azzardo, i rapporti con l’amministrazione finanziaria, il trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni.
Al commercio elettronico si applicano anche le norme generali del Codice Civile e quelle dirette a tutelare i consumatori contenute nel Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206).
Fondamentali norme di riferimento sono poi contenute nel Codice della Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003) e nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
Apertura di un e-commerce: SCIA e Registro Imprese
L’apertura del negozio online non ha meno incombenze del negozio fisico.
Gli adempimenti divergono se intendi avviare l’attività ex novo o aprire un ramo aziendale di un’impresa già esistente.
Nel primo caso, gli adempimenti vanno dall’apertura della partita IVA alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) da depositare presso lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune, all’iscrizione nel Registro delle imprese all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, dagli adempimenti di natura previdenziale (Inps) agli adempimenti di natura assicurativa (Inail).
Nel secondo caso è necessario comunicare al Registro delle Imprese lo svolgimento dell’ulteriore attività di vendita al dettaglio e presentare la Scia.
In entrambi i casi dev’essere chiesta l’attribuzione del codice Ateco 47.91.10 “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotti effettuato via internet”, specificare l’Internet service provider (ISP) di riferimento, un indirizzo di posta elettronica, i recapiti telefonici e l’URL dedicato alla vendita online, classificato come proprio se la vendita si svolge su un sito web di proprietà, oppure classificato come ospitante se la vendita si svolge su piattaforme come Amazon o eBay.
Infine, nel caso in cui l’e-commerce dovesse rivolgersi ad altri Paesi dell’Unione europea, scatta l’obbligo di iscrizione alla VAT information exchange system (Vies).
La richiesta di iscrizione alla banca dati Vies può avvenire contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA, indicando gli estremi dell’ipotetico volume d’affari nel mercato intracomunitario.
E-commerce: come realizzare un sito web a norma di legge?
Di solito il principale veicolo di commercio elettronico di un’impresa è il proprio sito web.
La normativa prevede una serie ampia di informazioni che devono essere inserite e tenute aggiornate nel sito di e-commerce, alle quali il cliente deve poter accedere in modo diretto e permanente.
A parte agli obblighi informativi previsti per i casi di categorie particolari di beni e servizi, il sito di e-commerce deve fornire le seguenti informazioni:
- il nome, la denominazione o la ragione sociale, il domicilio o la sede legale dell’impresa;
- gli estremi che permettono di contattare rapidamente l’impresa e di comunicare direttamente ed efficacemente con la stessa, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
- gli elementi di individuazione, nonché’ gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora l’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
- il numero della partita IVA;
- l’indicazione dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
- l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.
Oltre alle informazioni che precedono, i siti web di esercenti professioni regolamentate devono indicare:
- l’ordine professionale presso cui il prestatore é iscritto e il numero di iscrizione;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.
In base all’art. 21 del D. Lgs. 70/2003, la mancata indicazione sul sito web aziendale delle informazioni generali obbligatorie è punita col pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 10.000,00.
E-commerce: il contenuto dei messaggi promozionali
Il Decreto Legislativo n. 70/2003 disciplina i requisiti minimi delle comunicazioni commerciali, cioè quelle forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto (anche mediante posta elettronica), a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.
Le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali e devono contenere, in modo chiaro e inequivocabile, una specifica informativa diretta ad evidenziare:
- che si tratta di comunicazione commerciale
- la persona fisica o giuridica per conto del quale essa è inviata;
- le offerte promozionali di qualsiasi natura (es: sconti, premi, omaggi ecc.) e le condizioni di accesso;
- se si tratta di concorsi o giochi promozionali deve spiegare le relative condizioni di partecipazione.
Il contratto di vendita nel commercio elettronico
La normativa prevede obblighi informativi da rispettare nelle vendite online Non è possibile concludere contratti tramite semplice scambio di messaggi di posta elettronica.
Inoltre è vietata la conclusione online dei seguenti contratti:
- che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
- che richiedono, per legge, l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri;
- di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
- disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
Le condizioni generali di contratto devono essere messe disposizione del destinatario in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (download).
In base all’art. 21 del D. Lgs. 70/2003, la mancata indicazione sul sito web aziendale delle informazioni generali obbligatorie è punita col pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 10.000,00.
Se il cliente è un consumatore, ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo.
A condizione che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi di informazione, il consumatore può esercitare il recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento dei beni o dalla conclusione del contratto per la prestazione di servizi.
Il valido esercizio del diritto di recesso comporta la risoluzione di tutte le obbligazioni per il cliente.
La tutela della privacy dei clienti nell’e-commerce
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) che è andato ad armonizzare tutte le Leggi sulla privacy esistenti nei vari paesi membri Europei.
Spesso si assiste ad una grossolana sottovalutazione dell’argomento da parte delle aziende.
Tuttavia si rischia di subire pesanti sanzioni e, nei casi più gravi, al blocco dell’attività.
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