Le segnalazioni in CRIF e le sofferenze in Centrale Rischi di Banca d’Italia sono illegittime quando:
- manca la preventiva valutazione della situazione patrimoniale del segnalato. Il semplice ritardo nei pagamenti non dimostra una situazione di crisi tale da giustificare la “sofferenza” in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia;
- manca la preventiva informazione scritta dell’imminente segnalazione alla CRIF o Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Questi principi sono stabiliti dal Tribunale di Torino con ordinanza del del 26 giugno 2019. Il Tribunale ha ordinato alla Banca di cancellare la segnalazione in CRIF e la sofferenza in Centrale Rischi di un imprenditore, socio e amministratore di una società di capitali.
L’illegittima segnalazione in CRIF e la sofferenza in Centrale Rischi si può ottenere anche chiedendo al Tribunale un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile.
Il preavviso scritto deve sempre precedere la segnalazione CRIF e alla Centrale Rischi della Banca d’Italia!
Il preavviso consente al debitore di attivarsi per evitare la segnalazione ed eseguire i pagamenti dovuti. Il preavviso mira ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza delle banche dati creditizie.
Obbligo di preavviso scritto di segnalazione in CRIF e Centrale Rischi.
L’art. 4, comma 7° del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia (applicabile alla CRIF) prevede che, “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”.
L’art. 125, comma 3° del Testo Unico Bancario prevede che “i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, oppure in via autonoma”.
La Circolare Bankitalia n. 139/1991 obbliga gli intermediari a “informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”.
Ricorso al Tribunale per cancellare segnalazioni CRIF e sofferenze in Centrale Rischi
L’ordinanza del Tribunale di Torino sancisce che una segnalazione illegittima esprime, di per sé, il periculum in mora necessario per ottenere la cancellazione immediata della segnalazione in CRIF o Centrale Rischi di Banca d’Italia. Il debitore può avvalersi della tutela d’urgenza prevista dall’art. 700 del codice di procedura civile.
L’ingiustificata segnalazione produce un danno per il segnalato, consistente nell’impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti.
La segnalazione non passa certo inosservata alle banche. Dal momento in cui il debitore viene segnalato, le banche sono indotte a ritenere che “un ulteriore affidamento determina un rischio non giustificabile rispetto ai vertici aziendali”.
Quando cancellare la segnalazione CRIF e Centrale Rischi
Non ha rilevanza il lasso di tempo intercorso tra la segnalazione (illegittima) e la richiesta di cancellazione.
Il tempo intercorso tra segnalazione e domanda di cancellazione non ha alcuna rilevanza. Una sofferenza che, in un primo momento, potrebbe essere priva di effetti negativi, costituisce pur sempre un pregiudizio per l’attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce.
Sulla base di tali principi, il Tribunale di Torino ha ordinato alla Banca l’immediata cancellazione delle segnalazioni in Crif e alla Centrale Rischi della Banca d’Italia del richiedente.